Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
La normativa in tema di enti locali prevede, in differenti norme, le figure del capogruppo consiliare e del presidente del gruppo consiliare.
L’art. 79 comma 4 D.Lgs. 267/2000 fa espresso riferimento ai presidenti dei gruppi consiliari di province e comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilendo per costoro il diritto, oltre ai permessi indicati nei commi precedenti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessarie per l’espletamento del mandato.
Si ritiene, pertanto, che i permessi sopraindicati possano essere fruiti dall’amministratore che ricopre la carica di “capogruppo consiliare” nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari locali, tale figura sia del tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente del gruppo consiliare.
Refusione delle spese di viaggio sostenute da un assessore comunale, lavoratore dipendente di azienda privata, per la partecipazione alle sedute di giunta.
Corresponsione dell’indennità di fine mandato al commissario straordinario.
Circa l’estensibilità ai consiglieri stranieri aggiunti, previsti dallo statuto comunale, di talune prerogative attribuite dal D. Lgs. 267/2000 ai consiglieri comunali e provinciali, è opportuno premettere che tale figura si inquadra nella convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, sottoscritta a Strasburgo nel 1992 e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 203, limitatamente ai capitoli A e B.
Nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali, l'art. 8, comma 5, TUOEL dispone che lo statuto promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'UE e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Nella fattispecie in esame, la partecipazione dei “consiglieri aggiunti” alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari ha valenza meramente consultiva ed istruttoria, non avendo i medesimi diritto al voto. Il relativo incarico, quindi, non può essere qualificato un " munus publicum ", caratterizzato, come è noto, dall’esercizio di una pubblica potestà avente rilevanza esterna. Ciò premesso, si reputa che la figura in questione non sia riconducibile nella definizione di “amministratore locale” di cui all’art. 77 del citato testo unico.
Per le medesime considerazioni, da ultimo, si ritiene che al suddetto consigliere non possano applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 79 e 80 TUOEL.
Status amm.ri locali - posizione giuridica e trattamento economico - permessi e leicenze.
Possibilità assunzioni personale (ente soggetto patto stabilità interno) necessario assicurare espletamento servizi (stante situazione sottodotazione organica) attesi limiti previsti art. 1, comma 557, L. n. 296/2006.
Utilizzazione agente P.M. presso uffici giudiziari Procura Repubblica (sensi art. 5, comma 2, D. Lgs n. 271 del 28/7/1989) - Individuazione amministrazione tenuta rimborso trattamento economico accessorio.
Trattamento economico attività prestata giorno festivo-riposo compensativo - Corretta applicazione art. 24, commi 1 e 2, CCNL 14.9.2000 (modificato art. 14, CCNL 5.10.2001) - Imputabilità o meno (relativi oneri) rispettivamente carico capitolo spesa trattamento economico fondamentale e fondo ex art. 14, CCNL 1.4.1999 (lavoro straordinario).
Ai sensi dell’art. 65 D.Lgs.267/2000, la carica di sindaco di un comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere regionale.
Alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità possono essere interpretate in senso “estensivo” rispetto alla mera "littera legis" (C.Cass. 5449/2005), si ritiene che il citato art. 65 TUOEL possa trovare applicazione anche nei confronti del consigliere regionale supplente. Questi, infatti, pur essendo precario per fatto altrui, durante il periodo di supplenza, sostituisce il consigliere ordinario sospeso e, pertanto, seppure temporaneamente, è consigliere regionale.
D’altronde, gli stessi artt. 121, 122 e 123 Cost., nella parte in cui configurano la composizione del consiglio regionale, non distinguono categorie a status differenziato di consiglieri regionali.
L’art. 61 comma 1bis D.Lgs. 267/2000 prescrive che non può ricoprire la carica di sindaco colui che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali. La citata disposizione, come è evidente, non contiene alcun richiamo agli appalti di forniture.
Al riguardo, la giurisprudenza, riconoscendo il diritto di elettorato passivo quale diritto politico fondamentale, annoverabile tra quelli inviolabili, garantiti dall’art. 2 Cost., sostiene la necessità che il legislatore tipizzi con precisione i requisiti di eleggibilità, al fine di evitare situazioni di incertezza che potrebbero incrinare la pari capacità elettorale passiva dei cittadini (C. Cost. sentt. 166/1972, 44/1997 e Cass. Civile sent. 11959/2003).
Pertanto, nel caso in esame, considerato che un affine di un sindaco ha eseguito in favore dell’ente locale soltanto una fornitura di prodotti, si ritiene che non si realizzi per il sindaco la causa di incompatibilità, di cui all’art. 61, comma 1bis TUOEL. Resta, comunque, ferma per tutti gli amministratori locali l’osservanza dei principi di cui all’art.78, commi 1e 2 del citato testo unico.
LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE BIENNALE DA PARTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE E' SOLTANTO UNA MODALITA' DI PAGAMENTO, FINO A QUANDO NON RISULTA VERSATA L'ULTIMA RATA PREVISTA DAL PIANO DI RATEIZZAZIONE, NON PUO', IN ALCUN MODO, CONSIDERARSI ESTINTO IL DEBITO E DI CONSEGUENZA RISULTA SUSSISTENTE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.
Incompatibilità di un consigliere comunale ai sensi dell’art.63, comma 1, n.5 D.Lgs. 267/2000.
L'ART. 63, COMMA 1, N.4 TUOEL PREVEDE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE PER IL SINDACO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE E CIRCOSCRIZIONALE, PARTI DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMMINISTRATIVO PENDENTE NEI CONFRONTI DELL'ENTE DI RIFERIMENTO. LA CITATA NORMA DISPONE, ALTRESI', CHE LA PENDENZA DI UNA LITE IN MATERIA TRIBUTARIA OVVERO DI UNA LITE PROMOSSA AI SENSI DELL'ART. 9 TUOEL NON DETERMINA L'INCOMPATIBILITA'.
In merito all’eventuale sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1 n. 4 D.Lgs.267/2000, nei confronti di un consigliere comunale che ha una lite pendente innanzi al TAR, in qualità di presidente di un comitato di cittadini per la tutela ambientale, si rappresenta che la disposizione in oggetto prevede tale incompatibilità, tra l’altro, per il consigliere comunale parte di un procedimento civile o amministrativo pendente nei confronti dell’ente di riferimento.
In siffatte ipotesi è necessario che sia iniziato un giudizio civile o amministrativo e che in esso il comune e l’eletto siano parti contrapposte.
Nel caso in esame, inoltre, non ritenendosi l’azione del comitato, presieduto dal consigliere comunale, un’azione popolare “sostitutiva” riconducibile all’art. 9 TUOEL, si ravvisa nei confronti del suddetto consigliere la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1 n. 4 TUOEL.
Nel caso in esame, il sindaco di un comune evidenzia che tre ex amministratori hanno percepito le indennità di funzione per intero, senza che si fosse proceduto al loro dimezzamento, come, invece, previsto dall’art. 82 TUOEL per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’aspettativa.
Si precisa al riguardo che il Segretario generale dell’Autorità di Bacino, funzione ricoperta dall’ex sindaco, ai sensi della normativa regionale di riferimento, è uno degli organi necessari della stessa autorità e, in quanto tale, non può essere collocato in aspettativa, potendo solamente dimettersi ed essere sostituito.
Si aggiunge, inoltre, che le indennità per i componenti della giunta, sebbene non dimezzate, non risultano adeguate con apposita delibera della giunta medesima, come contemplato dall'art. 82 comma 11 TUOEL
Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 2 D.Lgs.267/2000, non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune.
Nel caso in esame, un consigliere comunale ricopre la carica di presidente di un consorzio con attività esterna, " ...per l’attuazione e la realizzazione, per conto delle imprese consorziate, di un PIP”. Con apposita convenzione sono stati disciplinati i rapporti tra il comune di appartenenza del consigliere comunale ed il suddetto consorzio ai fini dell’attuazione del citato piano per insediamenti produttivi.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale, fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono essere interpretate in senso “estensivo”, sembra potersi desumere, nel caso in esame, l’esistenza tra il comune ed il consorzio di un rapporto contrattuale-sinallagmatico, funzionalmente assimilabile alla nozione di servizi di cui all’art. 63, comma 1 n. 2 TUOEL. Ne consegue che potrebbe configurarsi nei riguardi del consigliere de quo la causa di incompatibilità, prevista dalla richiamata disposizione del testo unico degli enti locali.
Nel caso in cui non vi sia accordo fra i membri di un gruppo consiliare - nell'ambito di un Municipio - sulla designazione del Presidente del Gruppo consiliare, si deve fare riferimento alla normativa regolamentare comunale - che nella fattispecie prevede in caso di parità la scelta per il candidato che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali - e che tale cifra debba essere riferita esclusivamente ai voti di preferenza ottenuti in qualità di candidato al consiglio senza alcuna imputazione dei voti ottenuti in qualità di aspirante Presidente.
Circa la corretta modalità di individuazione del presidente di un gruppo consiliare in un municipio di un comune, nel caso di mancato accordo sulla sua designazione, si fa presente che, nel caso di specie, il regolamento del consiglio comunale, a cui il regolamento municipale rimanda per i casi non previsti, stabilisce che ciascun gruppo procede alla elezione del proprio presidente, disponendo che, in caso di parità di voti, risulta eletto il consigliere che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali nelle ultime elezioni comunali.
In tal modo, si è inteso far riferimento alle sole preferenze individuali, ottenute dal candidato alla carica di consigliere e non anche ai voti conseguiti dalla propria lista, atteso che, di norma, i consiglieri, aderenti al medesimo gruppo consiliare, si sono candidati nella stessa lista elettorale.
Materie sulle quali le commissioni consiliari di cui, all’art. 38 comma 6 del TUOEL, possono esprimere parere
Relativamente alla possibile applicazione ad un consorzio delle norme relative al patto di stabilità di cui all’art. 1 comma 676 e ss. della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), si rappresenta che, secondo l’art. 1 comma 676, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695.
Ciò posto, considerato che il suddetto articolo non menziona i consorzi tra gli enti che devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica per il triennio menzionato, si ritiene che tali enti siano esentati dall’osservanza della normativa relativa al patto di stabilità.
In merito alla eventuale riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori, si osserva che l’art. 1 comma 732 della finanziaria 2007 ha modificato il comma 3 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, estendendo la previsione di un solo revisore nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L’art. 234 TUOEL non ha apportato alcuna novità per quanto riguarda la composizione degli organi di revisione economico-finanziaria delle comunità montane e delle unioni di comuni, mantenendo la previsione di un solo revisore. I consorzi, peraltro, non vengono menzionati. Qualora l’ente in questione intenda adeguarsi ai limiti previsti per le comunità montane e per le unioni di comuni può, comunque, operare discrezionalmente indipendentemente dalle modifiche introdotte dal comma 732 precedentemente indicato.
Da ultimo, si rileva che la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione rientra nell’ambito dell’autonomia statutaria, attribuita ai consorzi dall’art. 31 commi 2 e 3 TUOEL.