Possibilità di apportare maggiorazioni agli importi degli emolumenti per il sindaco, vicesindaco e assessori.

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2007
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Possibilità di apportare maggiorazioni agli importi degli emolumenti per il sindaco, vicesindaco e assessori.

Testo 

E' stato trasmesso un quesito volto a chiedere chiarimenti in merito alla possibilità di apportare maggiorazioni agli importi degli emolumenti per il sindaco, vicesindaco e assessori.
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 82, al comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori, lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita.
La ratio di tale norma è di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che, trovandosi in posizione diversa, non possono avvalersi di tale possibilità, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, pensionati, come nel caso di specie, posizione relativa al sindaco del comune scrivente, al quale spetterà, pertanto, l'indennità nella misura intera.
Specificatamente alla richiesta pervenuta, tenuto conto che l'ammontare della indennità per il vice sindaco e gli assessori viene ad essere stabilita in rapporto alla misura dell'indennità relativa a quella del sindaco, (art. 82, n. 8 lett. c.), si rappresenta, che, ai sensi dell'art. 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 11 del D.M. n. 119/2000 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, la misura dei compensi può essere diminuita od aumentata con delibera adottata dagli organi dell'ente, ognuno nei confronti dei propri componenti, a condizione che l'incidenza delle spese determinate dall'ente per indennità e gettoni di presenza in applicazione delle disposizioni del decreto, sulle spese correnti stanziate nel bilancio di previsione, non sia incrementata oltre il valore percentuale stabilito dalla tabella D del citato D.M. 119/2000. Graduale aumento che potrà essere effettuato tenuto conto del disposto di cui al comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), in base al quale è stata prevista una riduzione del 10% sugli emolumenti spettanti agli amministratori locali.