Situazione di incompatibilità di un consigliere comunale, nominato presidente di un’associazione sportiva per la gestione della palestra comunale

Territorio e autonomie locali
29 Maggio 2007
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Il consigliere comunale, nominato presidente di un’associazione sportiva per la gestione della palestra comunale, verserebbe nella situazione disciplinata dall’art. 63 comma 1 n.2, avendo parte in servizi ed appalti nell’interesse del comune.
A tal proposito si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale chiarisce che la norma è volta ad evitare il pericolo di deviazioni nell’esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto tra l’interesse “particolare” del soggetto e l’interesse “generale” del comune, alludendo, quindi, alla situazione di potenziale conflitto d’interesse in cui verrebbe a trovarsi il soggetto, rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva.

Testo 

Alcuni consiglieri di minoranza di un comune hanno richiesto chiarimenti in merito alla eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un consigliere comunale di maggioranza, presidente della commissione consiliare per i regolamenti, nominato presidente di un'associazione sportiva per la gestione della palestra comunale.
Viene rappresentato che la suddetta A.S. riceve da parte del comune una sovvenzione atta ad integrare il divario economico negativo, dalché viene evidenziato che i rischi e le spese risultano a carico del comune mentre gli utili risultano in favore della citata A.S.
Viene altresì segnalato che la l'A.S. incassa le rette mensili degli utenti.
Quanto alla posizione del consigliere che riveste la carica di presidente della A.S. , che effettua appalti e servizi nell'interesse del comune, situazione statuita dal n. 2 del comma 1 dell'art. 63, si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha chiarito che la norma è volta ad evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il servizio e l'interesse che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
La Suprema Corte (cfr. Cass. Civile, sent. n. 11959 dell'8.8.2003, sez. I, ord. N. 550 del 16.1.2004) ha più volte affermato che 'l'art. 63 citato, nello stabilire la causa di -incompatibilità di interessi - (non può ricoprire la carica) ivi prevista..., ai fini della sua sussistenza, richiede una duplice condizione: la prima di natura soggettiva, la seconda di natura oggettiva. E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto, in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva, rivesta la qualità di titolare, o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. In secondo luogo, il legislatore prevede, come (condizione oggettiva), che deve necessariamente concorrere con quella 'soggettiva' per la sussistenza della suddetta incompatibilità, che il soggetto, rivestito di una delle predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto ha parte.. in appalti, nell'interesse del comune'. Se si pone l'accento sul termine 'parte' della locuzione 'aver parte' e lo si correla alla successiva locuzione 'nell'interesse del comune', appare chiaro che la locuzione 'aver parte' alluda alla contrapposizione tra 'interesse particolare' del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente 'generale', in relazione alle funzioni attribuitegli e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva..'
Pertanto, la fattispecie rappresentata, va esaminata, come anche prospettato dalla prefettura, in ragione della statuizione recata dal comma 1, n. 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000, che espressamente prevede incompatibilità per colui che è titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento e ha parte direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionato dal comune in modo continuativo, quando la sovvenzione non sia dovuta in forza di legge dello Stato o della Regione. Il comma 2 dell'art. 63 ha infatti escluso l'ipotesi di incompatibilità solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali iscritte regolarmente nei registri pubblici, dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato.
Alla luce di quanto sopra, la situazione in esame fa propendere per il configurarsi della predetta ipotesi di incompatibilità in capo al consigliere di maggioranza, che potrà essere valutata dal consiglio comunale, organo competente a deliberare sulla regolarità del titolo di appartenenza dei propri componenti, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.