Rimborso delle spese legali sostenute da due amministratori comunali per la propria difesa in giudizio.

Territorio e autonomie locali
28 Giugno 2007
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

La possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, da parte delle amministrazioni di appartenenza, è specificamente prevista dal comma 2bis art.3 D.L.543/96, introdotto dalla legge di conversione n.639/96.
Tale norma prevede, per la praticabilità del rimborso, l’espletamento di un procedimento giudiziario contabile concluso, definitivamente, con una formula ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.
Si reputa, altresì, necessaria l’assenza di un conflitto d’interessi, tra l’attività dell’amministrazione e la condotta dell’amministratore da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (Corte di Cassazione sez.I sent. n.15724/2000 e n.54/2002).

Testo 

Un comune ha posto un quesito in merito alla problematica del rimborso delle spese legali sostenute da due amministratori del medesimo comune, per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti.
Al riguardo la Corte dei Conti ha ritenuto che dagli atti processuali risulta chiaramente che il danno eventualmente arrecato dall'operato dei due amministratori, risulta attualmente ancora non definito, in quanto la prospettazione del pregiudizio finanziario a carico dell'ente si riferisce ad una vicenda amministrativo-giudiziaria ancora non conclusa.
Pertanto non essendo dato rilevare l'esistenza dell'asserito danno con le sue caratteristiche di certezza, ritiene che i convenuti siano assolti dalla domanda prospettata dal comune.
Si osserva, in proposito, che la possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, da parte delle amministrazioni di appartenenza, è specificamente prevista dal comma 2 bis dell'art. 3 del decreto legge n. 543/96, introdotto dalla legge di conversione n. 639/96.
Tale norma, nel subordinare il rimborso delle spese legali al definitivo proscioglimento degli amministratori sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, correla la praticabilità del rimborso all'espletamento di un procedimento giudiziario contabile e alla sua definitiva conclusione con una formula ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo. Ha precisato, altresì, al riguardo, la stessa Corte dei Conti nella sentenza con la quale venivano assolti gli imputati per mancanza della colpa grave e decisa la compensazione delle spese processuali, che '..l'interpretazione sistematica della normativa più conforme ai principi generali dell'Ordinamento nonché a quelli costituzionali importa.. il rimborso diretto dell'amministrazione solo in presenza di sentenze ampiamente assolutorie (che escludano completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo) e non anche in presenza di altri tipi di decisioni che, seppur assolutorie, confermano l'esistenza di un fatto dannoso e la commissione dello stesso da parte di soggetti che hanno agito con una colpa che tuttavia non raggiunge la 'soglia minima' per poter dar luogo a sentenza di condanna".
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.2002). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 16.06.86, n. 501; TAR Lombardia, sezione II, 14.01.1993, n. 14; TAR Piemonte, sezione II, 28.02.1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.1994, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Il conflitto d'interesse sussiste tutte le volte in cui l'ente ha assunto, in atti amministrativi o in sede giurisdizionale, una linea a tutela dei propri interessi totalmente o parzialmente diversa da quella dell'amministratore, ed in ogni caso in cui emerga obiettivamente una condizione conflittuale. Così, ad esempio, nel caso in cui la condotta dell'amministratore, pur risultando irrilevante in sede penale, abbia esposto l'ente ad una condizione pregiudizievole o comunque sfavorevole, ovvero non possa ritenersi coerente con i doveri imputabili allo stesso amministratore.
Ciò premesso, si ritiene non sussistere, allo stato dei procedimenti, gli elementi necessari per il rimborso delle spese legali sostenute degli amministratori.