Relativamente alla possibile applicazione ad un consorzio delle norme relative al patto di stabilità di cui all’art. 1 comma 676 e ss. della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), si rappresenta che, secondo l’art. 1 comma 676, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695.
Ciò posto, considerato che il suddetto articolo non menziona i consorzi tra gli enti che devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica per il triennio menzionato, si ritiene che tali enti siano esentati dall’osservanza della normativa relativa al patto di stabilità.
In merito alla eventuale riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori, si osserva che l’art. 1 comma 732 della finanziaria 2007 ha modificato il comma 3 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, estendendo la previsione di un solo revisore nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L’art. 234 TUOEL non ha apportato alcuna novità per quanto riguarda la composizione degli organi di revisione economico-finanziaria delle comunità montane e delle unioni di comuni, mantenendo la previsione di un solo revisore. I consorzi, peraltro, non vengono menzionati. Qualora l’ente in questione intenda adeguarsi ai limiti previsti per le comunità montane e per le unioni di comuni può, comunque, operare discrezionalmente indipendentemente dalle modifiche introdotte dal comma 732 precedentemente indicato.
Da ultimo, si rileva che la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione rientra nell’ambito dell’autonomia statutaria, attribuita ai consorzi dall’art. 31 commi 2 e 3 TUOEL.
Un consorzio ha chiesto il parere di questo Ministero in ordine alla eventuale applicabilità all'ente dell'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge finanziaria n. 296/2006.
Ciò in quanto il consorzio, a cui si applica il sistema contabile patrimoniale ex l. n. 437/1995, svolge funzioni e servizi delegati dagli enti che lo compongono e che singolarmente sono assoggettati ai limiti previsti dalla normativa in parola.
Nell'ipotesi di assoggettabilità alle predette disposizioni, che prevedono limiti alle assunzioni, è stato chiesto se debbano applicarsi le norme concernenti i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o, viceversa, le norme per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
E' stato chiesto, inoltre, se l'ente debba osservare le norme relative al patto di stabilità di cui all'articolo 1, comma 676 e seguenti della citata legge n. 296/2006, se sia tenuto altresì alla riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori così come prescritto per gli enti locali dal comma 732 per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ed infine, se il consorzio sia libero di determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
Al riguardo, al fine di verificare l'eventuale sottoponibilità del consorzio in parola alle norme della legge finanziaria n. 296/2006, si ritiene utile richiamare preliminarmente la pregressa normativa in tema di limitazione delle assunzioni e di rispetto del patto di stabilità interno.
In particolare, si osserva che la legge n. 388 del 23.12.2000 all'articolo 53, comma 1 sottoponeva alle regole di bilancio 'le autonomie regionali e locali', prevedendo al comma 4 l'esclusione nei riguardi solo dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, e dunque, l'inclusione implicita anche dei consorzi di enti locali.
Tant'é che la successiva legge n. 448 del 28.12.2001 (finanziaria del 2002) all'articolo 19, comma 1 stabiliva esplicitamente il divieto di assunzione di personale anche nei confronti dei consorzi di enti locali che non avessero rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001, senza contare che anche la Corte Costituzionale dichiarando la legittimità di tale ultima disposizione, con sentenza n. 4 del 13.1.2004 ha menzionato espressamente i consorzi di enti locali quali amministrazioni obbligate al rispetto del patto di stabilità ed al conseguente ipotetico divieto di procedere a nuove assunzioni.
La legge n. 289 del 27.12.2002 all'articolo 29, comma 1 sottoponeva al patto di stabilità 'le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti'. L'articolo 34 della medesima legge n. 289/2002 al comma 11 prevedeva altresì limitazioni per le assunzioni di personale nei confronti delle autonomie regionali e locali senza alcuna menzione espressa dei consorzi di enti locali.
Anche il conseguente D.P.C.M. del 12.9.2003 che ha fissato per le amministrazioni provinciali e comunali criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, ha menzionato oltre a tali enti anche le comunità montane e le unioni di comuni quali enti soggetti alla regolamentazione, escludendo implicitamente, tra gli altri anche i consorzi.
Analoga esclusione è ricavabile anche dalla legge n. 350 del 24.12.2003 (articolo 3, comma 60 che disciplina le assunzioni per l'anno 2004) .
Il successivo D.P.R. 27 luglio 2004, fissando i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004, in attuazione dell'art. 3, comma 60, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disciplinato solo le province e i comuni, in conformità alla legge, ed ha escluso dunque, oltre alle comunità montane e alle unioni di comuni anche i consorzi di enti locali.
L'articolo 1, comma 21 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) sottoponeva alle regole del patto di stabilità interno, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Non venivano menzionati espressamente, tra gli altri, anche i consorzi fra enti locali.
Tuttavia, il comma 98 della predetta legge n. 311/2004 prevedeva che 'ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, . per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale'.
Tale ultima disposizione, includendo anche gli enti di cui all'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, è applicabile dunque anche 'ai consorzi di enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale'.
Infatti, il D.P.C.M. del 15.2.2006, fissando i criteri ed i limiti per le assunzioni per gli enti locali, prevedeva all'articolo 5, comma 5 la possibilità di turnover completo anche per i consorzi, assimilandoli in tal senso ai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, alle unioni di comuni ed alle comunità montane.
Anche l'articolo 1, comma 198 della legge n. 266/2005 ribadiva l'obbligo di osservanza del comma 98 della legge n. 311/2004 anche per i consorzi di enti locali (v. sulla materia anche la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 17.2.2006).
Per l'anno 2006, la richiamata legge n. 266/2005, all'articolo 1, comma 138, sottoponeva invece alle regole del patto di stabilità interno, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 (escludendo, dunque, i consorzi).
L'articolo 1, comma 676 della recente legge n. 296/2006 stabilisce, inoltre, che .le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695.
Il comma 557 che prevede la riduzione delle spese di personale, è applicabile agli enti sottoposti al patto di stabilità.
Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità (per l'anno 2007), è applicabile, invece il comma 562 che impone il limite della spesa riferita all'anno 2004 e la copertura del solo turnover.
Tutto ciò premesso si osserva che le leggi finanziarie sopra menzionate hanno alternativamente sottoposto anche i consorzi di enti locali alle regole del patto di stabilità ed alle limitazioni delle assunzioni, escludendo sostanzialmente i consorzi che gestiscono attività avente rilevanza economica ed imprenditoriale.
Si rileva, altresì che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con decisione n. 18015 del 17/12/2002, 'l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo (nella fattispecie esaminata il Consorzio in questione, costituito per la costruzione degli acquedotti e la gestione dei servizi di fognatura nel territorio dei comuni consorziati, era stato ritenuto quale ente pubblico non economico, in quanto ha prevalentemente scopi e modalità operative che trascendono l'attività meramente imprenditoriale ed opera avvalendosi di mezzi finanziari erogati soprattutto dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati, sicchè i costi dell'attività sono prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica)'.
Ciò posto, considerato che l'articolo 1, comma 676 della sopra richiamata legge n. 296/2006 non menziona i consorzi tra gli enti che devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, si ritiene, comunque, che tale ente sia esentato dall'osservanza della normativa relativa al patto di stabilità.
In merito alla eventuale riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori si osserva che l'articolo 1, comma 732 della legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) ha modificato il comma 3 dell'articolo 234 del citato decreto legislativo n. 267/2000 estendendo la previsione di un solo revisore nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
La modifica normativa si applica solo ai comuni interessati (quelli con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti) alla naturale scadenza dell'incarico attualmente affidato all'organo collegiale: in tale occasione il consiglio comunale provvederà al rinnovo dell'organo nominando un solo revisore.
L'articolo 234 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato, non ha apportato alcuna novità per quanto riguarda la composizione degli organi di revisione economico-finanziario delle comunità montane e delle unioni di comuni, mantenendo la previsione di un solo revisore. I consorzi, peraltro, non sono menzionati. Pertanto qualora l'amministrazione richiedente intenda adeguarsi ai limiti previsti per le comunità montane e per le unioni di comuni può comunque operare discrezionalmente indipendentemente dalle modifiche introdotte dal comma n. 732 sopra citato.
Infine, si osserva che la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione rientra nell'ambito dell'autonomia statutaria attribuita ai consorzi dall'articolo 31, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
Da tali disposizioni emerge che deve farsi riferimento alla convenzione ed allo statuto del consorzio, entrambi approvati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli degli enti locali consorziati. In particolare, la convenzione disciplina 'le nomine e le competenze degli organi consortili', mentre 'lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili'.
A conferma di ciò si evidenzia che l' ente in questione ha già provveduto a disciplinare, nel proprio statuto, la composizione del consiglio di amministrazione fissando nel numero di 6 i componenti dello stesso.