In merito alla possibilità per un dipendente della P.S. di ottenere il trasferimento ai sensi dell’art.78 comma 6 TUOEL, in quanto nominato dal sindaco del comune di residenza componente del consiglio di amministrazione di un consorzio di cui il comune fa parte, si rappresenta che la norma in questione non introduce un titolo di preferenza per il trasferimento del lavoratore, limitandosi ad affermare criteri di priorità nella disamina dell’istanza di avvicinamento al luogo di svolgimento del mandato da parte del datore di lavoro.
Si precisa, altresì, che, essendo “ i componenti degli organi dei consorzi tra enti locali” ricompresi nell’elenco degli amministratori locali ex art. 77 comma 2 TUOEL, non risulta indispensabile la qualifica di consigliere comunale per la nomina del rappresentante del comune nell’ambito del consorzio.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all' istanza da parte di un dipendente di P.S. al fine di ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 78,comma 6 del TUOEL, in quanto nominato dal sindaco del comune di residenza componente del consiglio di amministrazione di un consorzio di cui quel comune fa parte.
In merito si osserva che l'articolo in argomento, introduce una disposizione di garanzia a favore di tutti i lavoratori dipendenti per evitare loro restrizioni o limitazioni all'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato. Inoltre, è stabilito che la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminato dal datore di lavoro con criteri di priorità.
In via generale la norma introduce non un titolo di preferenza per il trasferimento bensì una indicazione di carattere temporale finalizzata alla tempestiva disamina dell'istanza, da valutarsi comparativamente con le esigenze dell'eletto e l'organizzazione dell'amministrazione.
In merito, poi, alla esatta interpretazione dell'art. 77, capo IV, dello status degli amministratori locali, come statuita dal decreto legislativo n. 267/2000, si evidenzia che nella elencazione di coloro che sono identificati come amministratori locali, sono ricompresi anche 'i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali'. Dalla statuizione recata del comma 2 del citato art. 77, risulta, pertanto, non indispensabile per la nomina, del rappresentante del comune in seno al consorzio, la qualifica di consigliere comunale.
Lo statuto del consorzio indica che la carica di componente del consiglio di amministrazione 'può essere' rivestita da un consigliere comunale facente parte del consorzio, non che necessariamente debba il componente rivestire la carica di consigliere del comune facente parte del consorzio, pertanto, si ritiene che sia stata legittima, da parte del comune, la nomina del dipendente di P.S. a componente del consorzio in questione.