Pareri

Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

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30 Aprile 2010
Territorio e autonomie locali

L’art. 29 dello statuto dell’ente comunitario rinvia alla legge statale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, mentre l’articolo 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che non sono eleggibili, tra l’altro, alla carica di sindaco i dipendenti del comune. La formulazione della norma pone l’accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l’ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro.
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di elettorato attivo, per la predetta condizione di ineleggibilità occorre far riferimento non all’aspetto funzionale ma a quello genetico del rapporto di servizio che, nella fattispecie in esame intercorre con la comunità montana.
Ne consegue che, nel caso di specie, va escluso il delinearsi, ai sensi dell’art. 60, comma 1, n. 7, del T.U.E.L., della causa di ineleggibilità ivi prevista.
Né è ravvisabile l’altra causa di ineleggibilità invocata (art. 60, comma 1, n. 11 del citato testo unico), in quanto la comunità montana non può considerarsi “istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune”.

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30 Aprile 2010
Territorio e autonomie locali

Le ipotesi previste dagli articoli 64 e 65 del Testo unico in tema di incompatibilità si applicano solo nei casi ivi testualmente menzionati. Infatti, pur rilevando che nel caso in questione è riscontrabile la eadem ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l’incompatibilità tra le cariche di consigliere rivestite in due comuni diversi, ha ritenuto che il ricorso all’analogia non sia consentito dal principio interpretativo generale per cui le norme che restringono eccezionalmente diritti di status sono di stretta interpretazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità per la fattispecie menzionata.

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30 Aprile 2010
Territorio e autonomie locali

SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTARE AL PRIMO CITTADINO LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA AI SENSI DELL'ART 69 TUOEL E , IN ALTERNATIVA DA QUALSIASI CITTADINO AI SENSI DELL'ART. 70 TUOEL.

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9 Aprile 2010
Territorio e autonomie locali

NEL CASO IN ESAME, SIRITIENE CHE SI POSSA PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE, INDIVIDUABILE ANCHE NELLA FIGURA DEL PREFETTO, CONSIDERATO CHE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NON PRODURREBBE LA DECADENZA DEL SINDACO CON IL CONSEGUENTE, PAVENTATO, SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

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30 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

LA VERIFICA DELLE CAUSE OSTATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E' COMPIUTA CON LA PROCEDURA CONSILIARE PREVISTA DALL'ART. 69 TUOEL., CHE GARANTISCE IL CONTRADDITTORIO TRA ORGANO E AMMINISTRATORE, ASSICURANDO A QUEST'ULTIMO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DIFESA E LA POSSIBILITA' DI RIMUOVERE ENTRO UN CONGRUO TERMINE LA CAUSA DI INCMPATIBILITA' CONTESTATA.

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23 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

FINCHE' MANCA UNA SITUAZIONE DI CERTEZZA GIUDIZIALMENTE RAGGIUNTA IN ORDINE AD UN RAPPORTO PATRIMONIALE OGGETTO DI CONTROVERSIA, PERMANE LA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA'. QUANDO TALE SITUAZIONE DI INCERTEZZA VIENE MENO IN FAVORE DEL PRIVATO E QUESTI PERSEGUE IL PROPRIO DIRITTO, ACCERTATO GIUDIZIALMENTE IN MODO DEFINITIVO, AVVIANDO UN CONTENZIOSO CIVILE CONSEGUENZIALE, L'INCOMPATIBILITA' NON SUSSISTE.

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23 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

La fattispecie ricade pienamente nella previsione dell’art. 78, comma 2, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che dispone per i pubblici amministratori il dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione preso in considerazione dal legislatore, finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività dell’ente locale, ricorre ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l’oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna).
Il Consiglio di Stato ha rappresentato come la regola dell’astensione dell’amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare, ribadendo successivamente che “…la regola che vuole l’astensione dei soggetti interessati è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla discussione e all’approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell’assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza…” (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385, cit.).

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12 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

SI RISCONTRA UNA CAUSA OSTATIVA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE SE UN CONSIGLIERE E' SOCIO ACCOMANDANTE IN UNA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI CUI IL CONGIUTO E' SOCIO ACOMANDATARIO, SOCIETA' CHE GESTISCE IN APPALTO DAL COMUNE STESSO IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.

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12 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

QUALORA IL SINDACO INTENDE ACCETTARE LA LEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE CI SONO 2 SITUAZIONI: O SI DIMETTE CON CONSEGUENTE SCIOGLIEMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA DI UN COMMISSARIO O SE NON HA RIMOSSO LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' ENTRO I 10 GG. ASSEGNATOGLI DAL CONSIGLIO, IL CONSIGLIO NE DICHIARA LA DECADENZA, CON SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, MA RIMANGONO IN CARICA FINO A NUOVE ELEZIONI IL CONSIGLIO E LA GOIUNTA, LE FUNZIONI SINDACALI SONO SVOLTE DAL VICESINDACO.

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12 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

IL COMMA 2 DELL'ART. 63 TUOELE HA ESCLUSO L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' SOLO PER COLORO CHE HANNO PARTE IN COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE NEI REGISTRI PUBBLICI. OCCORRE NEL CASO IN ESAME DI ACCERTARE SE IL COMUNE ABBIA UNA PARTECIPAZIONE NELLA BANCA NON INFERIORE AL 20%.

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12 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

SI RITIENE CHE LA SITUAZIONE IN ARGOMENTO POSSA CONFIGURARE L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 63 COMMA 1 N. 2 TUOEL - VIENE PRECISATO CHE LA VALUTAZIONE DELLA EVENTUALE SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' E' RIMESSA AL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 69 TUOEL.

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12 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PER LA QUALE LA NORMA PRESCRIVE L'OBBLIGO DI ASTENSIONE E' IN GENERALE QUELLA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA DA PARTE DELL'AMM.RE LIBERO PROFESSIONISTA, NEL TERRITORIO AMMINISTRATO.

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9 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

Non è ipotizzabile la permanenza nell’ambito della giunta di assessori che hanno rinunciato alle proprie deleghe per incompatibilità in quanto lo status di assessore implica necessariamente la possibilità di operare in tale veste non potendosi configurare, in capo al singolo, una partecipazione all’organo collegiale senza riconoscimento delle relative attribuzioni e prerogative.

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9 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

LA REGOLA DELL'ASTENSIONE DELL'AMMINISTRATORE DEVE TROVARE APPLICAZIONE IN TUTTI I CASI IN CUI, PER RAGIONI DI ORDINE OBIETTIVO, NON SI TROVI IN POSIZIONE DI ASSOLUTA SERENITA' RISPETTO ALLA DECISIONE DA ADOTTARE.

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19 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

DOVERE DI ASTENSIONE PER COMPONENTI GIUNTA CHE ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALE DI GEOMETRA IN SETTORI DA CUI POTREBBERO DERIVARE POTENZIALI CONFLITTUALITA', QUALI I LAVORI PUBBLICI .

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17 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali
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11 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

PRESO ATTO DELLA SENTENZA DI CONDANNA ALLA RECLUSIONE DI ANNI 2 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI......SI RITIENE CHE IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DOVRA' PRENDERE ATTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO NEI CONFRONTI DI.............................

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9 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

Pertanto, non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla sussistenza di una causa ostativa all’assunzione, per un sindaco, della carica di consigliere regionale, venutosi a concretizzare il cumulo nella stessa persona delle predette cariche, si prospettano due soluzioni praticabili per il capo dell’amministrazione che intenda accettare la carica regionale: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione della procedura prevista dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.
Qualora, quindi, il sindaco non si dimetta, il consiglio deve avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi del citato art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come noto, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000. Durante tale periodo i suddetti organi di governo potranno operare nella pienezza dei propri poteri ad eccezione dei 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, durante i quali dovranno limitarsi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del citato decreto legislativo.
Nella diversa ipotesi in cui il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.

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4 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

Non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora l’amministratore non si dimetta, i consigli interessati dovranno avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione dell’amministratore di voler accettare la carica regionale, i rispettivi consigli ne dichiarano la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come risaputo, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Invece, qualora il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.

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3 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

SI rappresenta che la normativa vigente non prevede una ipotesi di incompatibilità in senso tecnico, ma il problema si pone in termini di compatibilità con l’ordinamento della presenza di un consigliere comunale nella suddetta commissione. Il Consiglio di Stato con il parere n. 2447/03 del 13 giugno 2003 ha ritenuto che “la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale”.