Uso dello stemma comunale. Lo stemma comunale è attualmente disciplinato dall’art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00, che demanda all’autonomia dell’ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l’eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso. In assenza di specifica regolamentazione, si ritiene che l’uso dello stemma sia comunque da considerare compatibile sia da parte dei consiglieri singolarmente sia dai gruppi, in considerazione del fatto che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell’ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione. Il suo utilizzo dovrebbe, quindi, essere limitato all’esercizio del munus istituzionale di cui il gruppo è investito ed a tal fine sarebbe opportuno che sulla carta intestata fosse prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza della denominazione del gruppo o del nominativo del consigliere, nonché del simbolo del gruppo con la specifica indicazione “gruppo consiliare”.