Presidente del consiglio dell'unione. Le commissioni o gruppi di lavoro "misti" e pubblicazione telematica

Territorio e autonomie locali
22 Luglio 2015
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

Nelle unioni di comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Presidente della Giunta dell’unione non può rivestire anche la carica di Presidente del Consiglio dell’unione.
Il lavoro e le funzioni svolte dai consiglieri, in seno al Consiglio dell’unione, possono essere coordinate e/o presiedute solo da un soggetto con uguale qualifica.
Le commissioni o gruppi di lavoro “misti”, che lo statuto dell’unione può eventualmente istituire tra consiglieri dell’unione e soggetti ad essa esterni, non possono confondersi con le commissioni consiliari, avendo diversa natura giuridica.
La pubblicazione telematica, prevista dall’art.32 L.69/2009 in sostituzione di quella cartacea all’albo pretorio (art.124 TUEL), è applicabile anche agli atti dell’unione di comuni.

Testo 

Con l’allegata nota, la …….dei Comuni del…ha chiesto chiarimenti sui limiti della propria potestà statutaria, al fine di comprendere se le previsioni dettate dagli artt.13 (competenze del Presidente) e 19 (commissioni di lavoro) dello statuto … possano essere mantenute, a fronte delle sopravvenute modifiche normative introdotte dalla L. 56/2014 all'art.32 TUEL, oggetto peraltro della recente pronuncia della Corte cost. n.50/2015. Con la medesima nota sono state chieste delucidazioni anche sull'applicabilità dell'art.32 L.69/2009, in luogo dell'art.124 TUEL, ai fini della pubblicazione di atti e provvedimenti dell’Ente su apposito sito internet, anziché all'albo pretorio del Comune che ospita la sede stessa. In via preliminare, si fa presente che la citata legge 56/2014 in materia di unioni di comuni, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione nell’art. 32 TUEL dei seguenti periodi. 3. “…Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. 4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione”. Ciò premesso, si osserva, in primo luogo, che l'art.13 dello statuto dell’unione - laddove prevede che il Presidente presieda la Giunta e anche il Consiglio - non sembra conforme al principio di separazione tra la carica di Sindaco e quella di presidente del Consiglio comunale, che è sotteso al dettato dell'art.39 TUEL, specie per i comuni superiori a 15.000 abitanti, e nella specie è applicabile, in parallelo, anche a codesta Unione di comuni. Come è noto, il principio di separazione in esame - che si allinea, peraltro, ai canoni di buon andamento e imparzialità di cui all'art.97 Cost. - impedisce opportunamente che lo stesso soggetto eserciti, da un lato le funzioni di Presidente dell'organo esecutivo “controllato” (Giunta), e dall'altro quelle di Presidente dell'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo (Consiglio). In secondo luogo, in merito alle “commissioni di lavoro” di cui all'art.19 dello statuto in esame, si osserva che il terzo comma dell'art.32 TUEL prevede che il Consiglio dell'unione sia composto solo da coloro che già rivestono la carica di consigliere presso i Comuni facenti parte dell'unione. In tale ottica sembra doversi escludere che le commissioni incardinate in seno al Consiglio e cioè composte da consiglieri dell'unione, possano essere presiedute da soggetti “esterni” (nel caso prospettato da un assessore comunale scelto dalla Giunta), ovvero da chi non rivesta la carica di consigliere dell'unione. Sotto quest'ultimo profilo, d'altronde, è richiamabile il noto principio per il quale il Presidente degli organi collegiali, specie se di natura politico-amministrativa, è un “primus inter pares”, cioè è scelto tra coloro che rivestono, in genere, uguale qualifica. Peraltro, in merito alla formazione delle commissioni consiliari vige anche il criterio della proporzionalità dettato dall'art.38, comma sesto TUEL, che mira a tutelare le minoranze presenti all'interno del Consiglio, e in astratto dunque anche un singolo consigliere, come si evince d’altronde dal successivo art. 44 TUEL, con riferimento alle commissioni di garanzia e di indagine. In altre parole, il sistema conferma sotto più profili che il lavoro e le funzioni svolte dai consiglieri, almeno in seno al Consiglio, possono essere coordinate e/o presiedute solo da un altro consigliere, cioè da un soggetto che ha il medesimo status. Tale principio di garanzia delle funzioni e delle prerogative dei consiglieri non risulta derogato dalla L.56/2014 e rientra tra quelli vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, ed è pertanto applicabile a codesta Unione, in virtù dell'art.32, comma quarto TUEL. Ne deriva, in conclusione, che la particolare composizione “mista” delle commissioni di lavoro, di cui all'art.19 dello statuto in esame, sembra più adeguata a gruppi di lavoro non definibili come consiliari, in senso proprio, ma semmai da istituire all’esterno del Consiglio della Unione, secondo le modalità e le condizioni che lo statuto potrà, più in dettaglio, prevedere. Per quanto attiene, infine, alla questione della pubblicazione dei provvedimenti di codesta Federazione su proprio sito internet, e non anche presso l'albo pretorio del Comune sede dell'unione, si osserva che in base all'art.32 L.69/2009 l'adempimento pubblicitario telematico sostituisce ad ogni effetto la pubblicazione all'albo pretorio, già prevista dall'art.124, comma 2 TUEL, che in ogni caso fa salve altre specifiche disposizioni. Di quanto precede si prega di dare comunicazione alla… dei comuni di….