In relazione alla possibilità di nominare un organo straordinario delle società in house nell’ambito dei comuni retti da una gestione straordinaria ex art.143 ovvero da un commissario straordinario ex art.141 D.Lgs.267/2000, si ritiene che, in base alla disciplina vigente, i presupposti in questione non sussistano. Le richiamate disposizioni sono, infatti, norme di stretta interpretazione e quindi applicabili solo agli enti espressamente previsti.
D’altronde, giova rilevare che già nell’ordinamento vigente sono rinvenibili strumenti efficaci, attivabili dalle commissioni straordinarie per fronteggiare “fenomeni di cointeressenze criminali e di gravi inefficienze del servizio”. L’art. 2449 c.c., difatti, prevede che “se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza” i quali “possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati”.
Invero, laddove si verifichino “gravi inefficienze del servizio” o “fenomeni di cointeressenze criminali” la revoca degli amministratori non solo è legittima ma costituisce un dovere, per l’azionista pubblico, la cui inosservanza può dar luogo (sempre che il fatto non assuma rilievo anche sotto altri profili) a giudizio di responsabilità degli amministratori comunali per il danno erariale subito dal comune, in qualità di azionista unico della società (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Lazio, 10 settembre 1999 n.1015).
In caso, infine, di capitale sociale frazionato tra più enti pubblici, questi ultimi si avvalgono dei patti parasociali per concordare la ripartizione delle cariche sociali, secondo quanto previsto dall’art. 2341-bis c.c. Così, qualora, in forza dell’atto costitutivo o dei patti parasociali, il comune in gestione commissariale possa nominare e revocare solo una parte degli amministratori e risulti necessario provvedere alla revoca anche di altri componenti del consiglio di amministrazione, l’organo di gestione straordinaria dovrà raggiungere le intese del caso con le altre amministrazioni pubbliche interessate.