Rinnovo dei consigli circoscrizionali in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
13 Aprile 2007
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

Nell’ipotesi di scioglimento di un consiglio comunale ex art.141 TUOEL, per quanto concerne le elezioni dei consigli circoscrizionali, se cioè debbano svolgersi contemporaneamente a quelle previste per il rinnovo degli organi comunali oppure alla loro naturale scadenza, si rappresenta che l’art. 17 del citato testo unico ha delegificato la materia, disponendo che “ gli organi delle circoscrizioni.. sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento”.
La relativa questione deve, pertanto, essere risolta secondo la disciplina statutaria e regolamentare prevista dagli enti locali.

Testo 

Una prefettura ha chiesto di conoscere se, in caso di scioglimento del consiglio comunale ex art.141 del TUOEL. n.267/2000, le elezioni dei consigli circoscrizionali debbano svolgersi contemporaneamente a quelle per il rinnovo degli organi comunali, ovvero alla loro scadenza naturale.
Al riguardo va rilevato che l'art.17 del citato testo unico ha delegificato la materia prevedendo che 'gli organi delle circoscrizioni..sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento'. La questione va quindi risolta in base alla disciplina statutaria e regolamentare dettata dall'ente.
In particolare, lo statuto prevede che 'il consiglio circoscrizionale è eletto contemporaneamente al consiglio comunale e dura in carica fino al suo rinnovo, anche nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale'.
Il regolamento sulle circoscrizioni di decentramento dispone poi che 'in ogni caso di scioglimento del consiglio comunale, i consigli circoscrizionali decadano e rimangono in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili'.
Tra le due norme, ad avviso di quest'Ufficio, non vi è contrasto, bensì un rapporto di integrazione tra fonti di livello diverso.
La prima pone il principio della necessaria contemporaneità delle elezioni comunali e circoscrizionali che è solo apparentemente contraddetto dalla successiva disposizione per la quale il consiglio circoscrizionale 'dura in carica sino al suo rinnovo anche nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale'. Ciò si evince dal fatto che lo statuto, qualora avesse voluto assicurare comunque all'organo di decentramento l'intera durata del mandato, avrebbe dovuto precisarlo espressamente disponendone la durata in carica fino alla scadenza naturale, anziché 'fino al rinnovo', in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale.
Il rinnovo, infatti, in base al principio di contemporaneità posto addirittura nel medesimo comma, non può che avvenire contestualmente all'elezione degli organi comunali.
Tale lettura della norma è peraltro confortata dal tenore della citata norma regolamentare che, emanata successivamente allo statuto e promanando dallo stesso organo (il consiglio comunale), ne precisa e ne amplia le disposizioni chiarendo che, nell'ipotesi in questione, 'i consigli circoscrizionali decadono e rimangono in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti', cioè fino al 'rinnovo' dell'organo, come previsto dallo statuto.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che il rinnovo dei consigli circoscrizionali debba avvenire contestualmente all'elezione degli organi comunali.