L’art. 82 comma 8 D.Lgs. 267/2000 ha introdotto l’indennità di fine mandato per il sindaco, quale “integrazione” dell’indennità di funzione, prevista al termine del suo incarico amministrativo.
L’istituto ha trovato espressa previsione nell’art. 10 D.M. 119/2000 che ne ha fissato la misura in un’indennità mensile, spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell’anno.
Infine, il Consiglio di Stato, interpellato in proposito, con il parere espresso nell’adunanza della sezione I 19 ottobre 2005, ha riconfermato che l’emolumento in esame va commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
Infine, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) all'art. 1, comma 719, specifica che la citata indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.
Un segretario comunale ha posto un quesito in merito alla possibilità di corrispondere l'indennità di fine mandato all' ex sindaco che ha ricoperto l'incarico sindacale, consecutivamente, dall'8 giugno 1980 al 12 giugno 2004 e che da ultimo rivestiva la carica di consigliere comunale.
Al riguardo, l'art. 82, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000, ha introdotto l'indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. Dalla formulazione testuale della disposizione si evince, che la stessa costituisce 'un'integrazione' dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo.
L'istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.
Si soggiunge, inoltre, che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, questo Ministero ribadisce quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005 con cui viene riconfermato che l'emolumento de quo va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
Ciò premesso, si ritiene che ai fini della determinazione dell'indennità in questione, il periodo di mandato del sindaco possa essere computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 265/99. Da tale data fino all'entrata in vigore del D. M. 119/2000, di cui sopra, con il quale è stato determinato il nuovo trattamento economico degli amministratori locali, per il computo dell'indennità di fine mandato, può farsi riferimento a quanto corrisposto in base alla normativa previgente di cui alla legge n. 816/85.
Da ultimo, si soggiunge che, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma. 719 confermando l'indennità di fine mandato prevista dal citato D.M. 119/2000, viene a specificare che l'emolumento in argomento spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, tempo ampiamente superato dall'amministratore del comune.