Possibilità di incremento dei gettoni di presenza ai consiglieri provinciali che partecipano alle commissioni.

Territorio e autonomie locali
16 Marzo 2007
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Nell’art. 82 comma 2 D.Lgs.267/2000 viene disciplinato il diritto dei consiglieri “a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”, si aggiunge che “in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente, in base al decreto di cui al comma 8” ossia in base ad un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro (D.M. 119/2000).
Si stabilisce, poi, al comma 11 del predetto art. 82 che ”... i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8.”
Ciò premesso, si ritiene che un’ amministrazione provinciale, ex art. 82 TUOEL, possa modificare l’ammontare dei gettoni di presenza dei consiglieri, così come determinato dal citato D.M.119/2000, nel rispetto, comunque, nell’ipotesi di incremento degli stessi, dei limiti previsti dalla suddetta norma.

Testo 

E' stato richiesto un parere in merito alla proposta di alcuni consiglieri provinciali concernente l'eventuale raddoppio dell'ammontare del gettone di presenza attualmente percepito dagli stessi per la partecipazione alle commissioni.
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ha riformulato la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali, per un verso recependo le innovazioni introdotte dall'art. 23 della L. n. 265/1999 e per altro verso abrogando contestualmente l'intera L. 816/1985.
Nella nuova disciplina posta dal comma 2 del menzionato art 82 viene confermato il diritto dei consiglieri 'a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni'. Aggiunge il predetto comma che 'in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8', ossia in base ad un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro (D. M. n. 119/2000).
Come emerge dal dettato normativo (il cui testo non ha subito variazioni ad opera della legge finanziaria 2007, a parte la modifica disposta dal comma 731, del tutto ininfluente ai fini della questione in esame), il legislatore, nel disciplinare l'attribuzione dei gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni, ha stabilito come unico limite che il loro ammontare non superi, nel prestabilito arco temporale di un mese, un certo importo percentualmente rapportato all'indennità massima prevista per il capo dell'amministrazione (cfr. da ultimo Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria- parere 22 gennaio 2007 n. 2/2007).
Ai fini che qui più interessano, inoltre, va considerato che ai sensi del sopra menzionato art. 82, comma 8, del T.U.O.E.L. 'la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero dell'Interno.'. Inoltre, ai sensi del comma 11 del sopracitato art. 82 ' le indennità di funzione e i gettoni, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8'.
Ciò posto, si ritiene che, l'amministrazione provinciale, ai sensi del sopracitato art. 82, comma 11, del TUOEL, possa modificare l'ammontare dei gettoni di presenza dei consiglieri, così come determinato dal citato decreto ministeriale n. 119/2000, nel rispetto, comunque, nel caso di incremento dei medesimi, dei limiti previsti dalla suddetta norma.