Circa la possibilità per due consiglieri comunali, aventi legami di parentela e affinità con soggetti direttamente interessati alla lottizzazione d’iniziativa privata, di partecipare alla discussione e votazione delle relative delibere, occorre preliminarmente esaminare la natura del piano di lottizzazione.
Ove, infatti, ne venisse riscontrata la natura di provvedimento a carattere generale potrebbe essere applicata l’esimente dall’obbligo di astensione, di cui all’art. 78 comma 2 T.U.O.E.L.
Invero, il P.L. è uno strumento di attuazione del P.R.G. ed ha lo scopo di precisare, in dettaglio, gli interventi di urbanizzazione ed edificatori in una determinata area. Non può pertanto, ascriversi al concetto di piano generale.
Ad ogni modo, secondo consolidata giurisprudenza, perché vi sia l’obbligo di astensione non è sufficiente la mera sussistenza di interessi confliggenti o correlati con l’atto, occorrendo, altresì, “ la prova concreta e specifica “ che l’atto sia emanato anche in considerazione di tali particolari interessi ( C.d.S. Sez. IV n. 3994/2002; TAR Lombardia n. 348/2006).
E' stato posto un quesito volto a conoscere l'orientamento di questo Ufficio in merito alla portata interpretativa dell'art.78 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
L'obbligo di astensione preso in considerazione dal legislatore, finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'ente locale, ricorre ogniqualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna).
In particolare è stato chiesto se due consiglieri comunali potevano partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere risultando, rispettivamente, uno parente e l'altro affine di IV grado di soggetti direttamente interessati alla lottizzazione d'iniziativa privata.
La perplessità sorge sulla natura del piano di lottizzazione convenzionata, cioè se lo stesso abbia natura di provvedimento di carattere generale, quale i piani urbanistici, rientrando, pertanto, nell'esimente prevista dal comma 2 dell'art. 78 del T.U.O.E.L.
Il piano di lottizzazione, previsto dalla legge urbanistica 1150/1942 e successive modificazioni, è uno strumento di attuazione del PRG, generalmente di iniziativa privata ed ha lo scopo di precisare in dettaglio gli interventi di urbanizzazione ed edificatori in una determinata area; il PL si configura, dunque, sia come uno strumento d'urbanizzazione organica di zone del territorio destinate dal PRG ad insediamenti residenziali e produttivi, che come un mezzo di organizzazione degli insediamenti stessi.
Il piano di lottizzazione ha natura meramente attuativa ed attiene a zone particolareggiate e pertanto non può ascriversi al concetto di piano generale, esteso a tutto il territorio comunale e strumento principale di pianificazione urbanistica.
Tenuto conto che nell'assetto complessivo della legislazione urbanistica i piani di lottizzazione hanno il compito di contemperare le esigenze private dei proprietari con quelle pubbliche (Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3326); pertanto, proprio in relazione alla modalità di attivazione della procedura su iniziativa privata, l'esame in sede consiliare del piano di lottizzazione appare astrattamente riconducibile a quella confluenza di interessi che il precetto dell'art. 78 tende ad arginare.
Ciò posto, occorre comunque rilevare che, a prescindere dalla riconducibilità o meno del piano di lottizzazione alla categoria degli atti a carattere generale cui ha riguardo l'art. 78 del T.U.O.E.L., secondo la consolidata giurisprudenza "non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di astensione la semplice allegazione dell'esistenza di interessi con l'atto correlati o confliggenti", occorrendo, altresì, "la prova concreta e specifica" che l'atto sia stato emanato anche in considerazione di tali personali e particolari interessi (C.d.S., Sez. IV, n. 3994/2002; TAR Lombardia n. 348/2006).