il ruolo di consigliere provinciale non è compatibile con la carica di presidente ed amministratore della società in parola. In tal senso, depongono sia le linee ermeneutiche fornite dalle citate pronunce giurisprudenziali sia la ratio della prospettata fattispecie d’incompatibilità, finalizzata ad evitare situazioni di conflitto tra l’interesse personale dell’amministratore e gli interessi pubblici facenti capo all’istituzione locale.
La valutazione della eventuale sussistenza di un’ipotesi d’incompatibilità è rimessa al consiglio provinciale.
In conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d’incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).