si ritiene che nella fattispecie sia sussistente la causa di incompatibilità di cui al citato art. 63, comma 1, n. 6 del TUOEL, poiché, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 602/1973, sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo n. 46/99 (“il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”) non sarà più necessario un altro atto di messa in mora, essendo questa automatica allo scadere dei predetti 60 giorni, decorsi i quali il concessionario – esattore potrà dare corso al procedimento di espropriazione e di pignoramento dei beni del contribuente essendo il debito già liquido divenuto esigibile