INDENNITA' ED ASPETTATIVA PER IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO, LAVORATORE DIPENDENTE, NON POTENDOSI COLLOCARE IN ASPETTATIVA, AVRA' DIRITTO ALL'INDENNITA' PARI AL 50% DI QUELLA PREVISTA PER UN SINDACO CON POPOLAZIONE CORRISPONDENTE A QUELLA DEL CONSORZIO.

Testo 

Prot. 15900/TU/00/82 Roma, 11 novembre 2008

Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: compensi: indennità; aspettative.

Codesto Ente ha posto alcuni quesiti in merito alla corretta applicazione della disciplina concernente l'indennità dei presidenti dei consorzi tra enti locali, con particolare riguardo alle modifiche apportate agli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 267/2000 dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
In particolare si chiede se possano considerarsi tuttora in vigore le disposizioni della legge finanziaria 2006 che determinavano la riduzione delle indennità degli amministratori locali del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, se trova ancora applicazione, per i presidenti dei consorzi, il regime dell'aspettativa ex art. 81 Tuoel e, in tal caso, quale sia il criterio da adottare per la determinazione della misura dell'indennità di funzione.
Al riguardo, va evidenziato che l'effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema delle indennità attribuito all'art. 1, comma 54, della Finanziaria 2006, che secondo questa Amministrazione mal si conciliava -logicamente e normativamente- con le sopravvenute novelle agli artt. 82 e 83 del Tuoel apportate dall'art. 2, comma 25, della Finanziaria 2008, trova ora una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Queste ultime disposizioni prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
Con riferimento alla concreta determinazione delle indennità degli amministratori dei consorzi tra enti locali (oltre che delle comunità montane e delle unioni) va, preliminarmente, sottolineato che la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 25, lett. c), introduce dal 1 gennaio 2008 il principio della riduzione delle indennità per gli amministratori dei consorzi nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari a quella del consorzio. La cennata riduzione, seppur introdotta non con norma diretta ma attraverso la modifica di uno dei criteri dettati per l'adozione del decreto ministeriale che nello specifico fissa le misure delle indennità degli amministratori locali, è da ritenersi già operante potendosi considerare tecnicamente non indispensabile, ai predetti fini, la modifica della normazione secondaria attualmente contenuta nel D.M. n. 119/2000.
Per ciò che attiene, poi, al regime delle aspettative degli amministratori locali va rimarcato che la Finanziaria 2008 ha modificato significativamente l'art. 81 del Tuoel introducendo una diversità di trattamento tra gli amministratori locali, specificando gli amministratori che possono essere collocati in aspettativa non retribuita con oneri a carico dell'ente locale e quelli che, ove collocati in aspettativa, devono assumere a loro carico tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. In nessuna delle due predette categorie di amministratori può ricomprendersi la figura del presidente del consorzio che non potrà, pertanto, più collocarsi in aspettativa non retribuita, neanche con assunzione a proprio carico degli oneri previdenziali, assistenziali e retributivi.
Alla luce di tali disposizioni, il presidente del consorzio – lavoratore dipendente - non avendo più la possibilità di collocarsi in aspettativa, avrà diritto all'indennità di carica nella nuova misura prevista dalla finanziaria, e cioè il 50% di quella prevista per gli amministratori dei comuni con popolazione corrispondente a quella del consorzio, senza applicazione dell'ulteriore riduzione del 50% prevista dall'art. 82, co. 1, del Tuoel.