Corretta applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di status degli amministratori degli enti locali - Cumulabilità,

Territorio e autonomie locali
7 Novembre 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

I componenti degli organi assembleari dei consorzi tra Enti locali non hanno più diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008

Testo 

Prot.n.15900/TU/00/82 Roma, 7 novembre 2008

OGGETTO: Artt. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo.

E' stato chiesto il parere a questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di status degli amministratori degli enti locali.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla cumulabilità, per i sindaci e/o i consiglieri comunali loro delegati che compongono l'assemblea del suddetto Consorzio, dell'indennità di funzione e/o dei gettoni di presenza con i gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle sedute dell'assemblea consortile e delle sue commissioni.
Al riguardo va rilevato che con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 25, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art 8, comma 3, del D. M. 4 aprile 2000, n. 119.
Tale norma, infatti, aveva integrato la norma primaria (art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la quale già nella passata formulazione non prevedeva i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra gli amministratori locali che hanno diritto a percepire un gettone di presenza.
La conferma di tale esclusione, operata con la citata norma dalla legge finanziaria 2008, va quindi interpretata - anche in considerazione del particolare contesto di disposizioni, volte al contenimento dei c.d. 'costi della politica', in cui è inserita - come una implicita volontà del legislatore di non estendere tali emolumenti ai componenti degli organi assembleari dei consorzi.
Tale lettura delle nuove disposizioni trova indiretta conferma - secondo il noto canone interpretativo 'ubi lex voluit, dixit ubi nolui tacuit' - in altra disposizione della legge finanziaria 2008 (la lettera c del medesimo comma 25) che cita invece espressamente il presidente e gli assessori dei consorzi tra Enti locali attribuendo ai medesimi una indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra Enti locali non abbiano più diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.