DIVIETO CUMULO INDENNITA'

Territorio e autonomie locali
5 Novembre 2008
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

I COMPONENTI DELLA "DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO" (GIUNTA CONSORZIO)- HANNO DIRITTO ALLA INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA MISURA MASSIMA DEL 50% DELL'INDENNITA' PREVISTA PER UN COMUNE AVENTE POPOLAZIONE PARI ALLA POPOLAZIONE DEL CONSORZIO FRA ENTI LOCALI - POICHE' I COMPONENTI SONO CONSIGLIERI OD ASSESSORI, TENERE PRESENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO INDEENITA' E GETTONI PRESENZA

Testo 

Class.15900/TU/00/82-83 Roma, 5 novembre 2008

Oggetto: Art. 82-83 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: compensi: divieto di cumulo.
E' stato posto un quesito teso a conoscere se sia legittima la corresponsione, da parte del Consorzio ai componenti del consiglio e della deputazione amministrativa del consorzio, organi nominati dalla provincia, di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di tali organi.
Al riguardo va rilevato che con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 25, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art 8, comma 3, del D. M. 4 aprile 2000, n. 119.
Tale norma, infatti, aveva integrato la norma primaria (art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la quale già nella passata formulazione non prevedeva i
componenti degli organi assembleari dei consorzi tra gli amministratori locali che hanno diritto a percepire un gettone di presenza.
La conferma di tale esclusione, operata con la citata norma dalla legge finanziaria 2008, va quindi interpretata - anche in considerazione del particolare contesto di disposizioni, volte al contenimento dei c.d. 'costi della politica', in cui è inserita - come una implicita volontà del legislatore di non estendere tali emolumenti ai componenti degli organi assembleari dei consorzi.
Tale lettura delle nuove disposizioni trova indiretta conferma - secondo il noto canone interpretativo 'ubi lex voluit, dixit ubi nolui tacuit' - in altra disposizione della legge finanziaria 2008 (la lettera c del medesimo comma 25) che cita invece espressamente il presidente e gli assessori dei consorzi tra Enti locali attribuendo ai medesimi una indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra Enti locali non abbiano più diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.
Per quanto concerne, invece, i componenti della deputazione amministrativa del consorzio, i medesimi hanno diritto ad una indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio fra Enti locali (art. 82, comma 8, lettera c) del T.U.O.E.L 267/2000).
Nel caso in questione, tuttavia, poiché i componenti di tale organo sono assessori o consiglieri dei Comuni consorziati, occorre tener conto delle disposizioni in materia di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali.
In particolare, va rilevato che il citato testo unico, già prima delle novelle apportate dalla legge finanziaria 2008, accoglieva il principio dell'omnicomprensività dell'indennità di funzione stabilendo in via generale, all'art 82, c. 5, che 'le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili'. Tale principio generale, dettato per le indennità di funzione, si estende fino a comprendere l'incumulabilità anche con i gettoni di presenza, con riferimento a quelli dovuti per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente dal quale gli amministratori percepiscono l'indennità di funzione (cfr. art. 82, c.7).
L'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava invece, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82, qualora l'indennità di funzione ed i gettoni di presenza fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.
Tale citata disposizione derogatoria è stata, com'è noto, abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), della Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
La ratio legis che ha ispirato l'intervento del legislatore sulla parte del TUOEL dedicata allo status degli amministratori non sembra poter far propendere, quindi, per una interpretazione che, partendo dell'abrogazione espressa della possibilità di cumulo de qua, giunga ad ammetterla in via indiretta sulla base di una diversa lettura del combinato disposto degli artt. 82 e 83, che per effetto del recente intervento normativo sicuramente appare meno armonico sul versante testuale.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene quindi che dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l'indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l'interessato optare per uno dei due emolumenti.