La circolare della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 1986 che, al paragrafo 22, disciplina le spese per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali. In particolare, dispone che la liquidazione delle suddette spese, tra le quali figura la corresponsione di una “medaglia” di presenza spettante ai relativi componenti in base all’art. 24 del medesimo decreto, venga operata direttamente dal comune capoluogo del circondario giudiziario, salvo riparto tra i vari comuni interessati, da attuare in base al numero degli elettori di ciascuno di essi.
Prot.15900/TU/00/82 Roma, 13 novembre 2008
Oggetto: Certificazione relativa ai risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute dall'art. 2, commi dal 23 al 30, della Legge 24/12/2007, n. 244. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto il parere di questo Ministero in merito ai risparmi di spesa, da parte degli enti locali, derivanti dall'introduzione, con le disposizioni in oggetto, del principio di gratuità degli incarichi di componente delle commissioni elettorali comunali e delle sottocommissioni elettorali circondariali.
Al riguardo, si condivide l'orientamento espresso da codesta Prefettura sulla inattendibilità delle certificazioni prodotte, da parte di alcuni enti locali, attestanti l'insussistenza di risparmi di spesa conseguibili entro il 31 dicembre 2008 a seguito delle sopracitate disposizioni.
Per quanto concerne le commissioni elettorali circondariali, infatti, si richiama la circolare della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 1986 che, al paragrafo 22, disciplina le spese per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali. In particolare, nel menzionare l'art. 62 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, dispone che la liquidazione delle suddette spese, tra le quali figura la corresponsione di una 'medaglia' di presenza spettante ai relativi componenti in base all'art. 24 del medesimo decreto, venga operata direttamente dal comune capoluogo del circondario giudiziario, salvo riparto tra i vari comuni interessati, da attuare in base al numero degli elettori di ciascuno di essi.
In merito, poi, alla commissione elettorale comunale non vi è dubbio che i relativi componenti avevano diritto, fino all'entrata in vigore della legge finanziaria, a percepire un gettone di presenza, secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, del T.U.O.E.L. e del D.M. n. 119 del 2000.