Sulla richiesta di un consorzio, circa la corretta interpretazione dell’art. 2 comma 28 della legge n.244/2007, si osserva - premesso che la norma è orientata alla semplificazione della varietà e diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture – che il testo detta la disposizione in forma netta; ogni comune può aderire ad un solo consorzio (art. 31) tra quanti possono essere costituiti per la gestione associata di servizi e per l’esercizio associato di funzioni. Fanno eccezione i consorzi deputati alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, nonchè i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. Non ricorre tale requisito qualora la costituzione del consorzio sia solo stata approvata con delibera della giunta regionale.
Si fa riferimento alla richiesta di codesto Consorzio, intesa ad ottenere chiarimenti sulla portata interpretativa dell'art. 2, comma 28, della legge n. 244/2007. Al riguardo occorre premettere che la norma de quo è orientata, com'è noto, alla semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture. Il testo detta la disposizione in forma netta: ogni comune può dunque aderire ad un solo consorzio (art. 31) tra quanti possono essere costituiti per la gestione associata di servizi e per l'esercizio associato di funzioni. Fanno però eccezione, come enunciato nell'ultima parte della norma in questione, i consorzi deputati alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato – di cui agli artt.141 e ss. del D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 – e del servizio di gestione dei rifiuti – di cui agli artt. 183 e ss. del D.L.gs. n. 152/2006. Fanno, altresì, eccezione i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. Ciò premesso, si rileva, nel caso in questione, che la costituzione del Consorzio XXXXXXXXX è avvenuta con delibera della Giunta Regionale n. 7278 del 25 marzo 1986. Pertanto, nella fattispecie in esame, sulla base degli elementi forniti, non si ravvisa il presupposto della adesione a consorzio istituito o reso obbligatorio da leggi nazionali e regionali, il quale consentirebbe la deroga al divieto imposto dalla norma in questione.