Richiesta rimborso spese e competenze professionali per attività di assistenza legale volta a conseguire il riconoscimento delle funzioni di Presidente della Comunità Montana e la ripresa della relativa carica. Quesito.

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2008
Categoria 
09.02.05 Presidente
Sintesi/Massima 

Si fa riferimento alla richiesta di una comunità montana volta a conoscere se sia possibile soddisfare la domanda di rimborso, presentata dal presidente della stessa , per le spese legali da lui sostenute per ottenere la ripresa dell’attuale carica e le relative funzioni.
Al riguardo, premesso che non esiste nel vigente ordinamento una specifica disposizione in merito, la giurisprudenza più recente ha affermato il principio della eccezionalità del rimborso delle spese legali, comunque sorretta da quelle garanzie procedimentali che mirino ad accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell’incarico, e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali (C.C. n. 197/2000; Cons. Stato n. 2242/2000).
E’ comunque da escludere che ai fini del rimborso possano assumere rilievo quei comportamenti che, non esprimendo la volontà dell’amministrazione, costituiscono autonoma ed esclusiva manifestazione della personalità dell’agente (Cass. SS. UU. 10.4.2000 n. 111). Nella fattispecie non si ravvisa alcun presupposto che possa legittimare tale richiesta, soprattutto in virtù del fatto che l’assistenza legale prestata nella circostanza non attiene alla fase processuale vera e propria ma ad attività “stragiudiziale” per la quale il ricorso all’assistenza qualificata è lasciato alla scelta discrezionale del soggetto.

Testo 

Si fa riferimento alla richiesta di codesta Comunità Montana, volta a conoscere se sia possibile soddisfare la domanda di rimborso, presentata dal dr. XXXX – Presidente di detto Ente montano – delle spese legali sostenute dal medesimo per 'l'attività di assistenza legale occorsa per conseguire il riconoscimento della ripresa della carica di Presidente della Comunità Montana del XXXXXXX e delle relative funzioni'. Al riguardo va osservato, preliminarmente, che non esiste nel vigente ordinamento una disposizione specifica che preveda l'assunzione a carico dei comuni delle spese legali sostenute dai propri amministratori in procedimenti penali per atti compiuti nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, analogamente a quella espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali. Pertanto la giurisprudenza più recente, confrontandosi con le diverse teorie in merito, ha affermato il principio della sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, comunque sorretta da garanzie procedimentali che mirino ad accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico, e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenutole spese legali (C.C. n. 197/2000; Cons. Stato n. 2242/2000). L'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano stati implicati propri dipendenti ed amministratori è, però, strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della pubblica amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica, con la conseguenza che i pubblici amministratori non devono sopportare nella propria sfera personale gli effetti svantaggiosi o pregiudizievoli della propria attività istituzionale. Da ciò si può argomentare che è da escludersi che ai fini del rimborso possano assumere rilievo quei comportamenti dell'amministratore che, non esprimendo la volontà dell'amministrazione, costituiscono autonoma ed esclusiva manifestazione della personalità dell'agente (Cass. SS. UU. 10.4.2000 n. 111). Tutto ciò considerato, si deve concludere che nella fattispecie in esame non si rinviene alcuno dei presupposti che possano legittimare siffatta richiesta, tanto più, ed a maggior ragione, visto che l'assistenza legale prestata nella circostanza non attiene alla fase processuale vera e propria, ma ad attività 'stragiudiziale' per la quale il ricorso all'assistenza qualificata è lasciato, evidentemente, alla scelta discrezionale del soggetto.