Rimborsabilità delle spese legali ad un amministratore, che aveva impugnato un’ ordinanza ingiunzione per violazioni della normativa sul collocamento, il cui giudizio è stato dichiarato estinto.Il nesso di causalità non sembra sussistere nel caso di specie - Giudizio estinto per disposizione di legge - Spese legali non rimborsabili in quanto la causa si è conclusa senza che sia stata accertata l’eventuale responsabilità dell’amministratore
Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 17/11/2008
OGGETTO: Rimborso spese legali- Quesito.
Codesta Prefettura ha trasmesso il quesito di un comune che chiede di sapere se sia dovuto il rimborso delle spese legali ad un amministratore, che aveva impugnato un' ordinanza ingiunzione per violazioni della normativa sul collocamento, tenuto conto che il relativo giudizio è stato dichiarato estinto.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
In via generale si rappresenta che la disposizione di cui all'art.28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14.09.2000 è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' ( cfr Cons. di Stato , Sez. VI, sent. n. 5367/2004 ).
Tale estensione è stata giustificata ' in considerazione del loro status di pubblici funzionari'
In forza di tale norma '. hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e/o l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , semprechè il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza ..' ( cfr. Cons. di Stato , sez. V, sent. n.3946/2001 ).
Altra parte della giurisprudenza ( cfr. Cons. di Stato , Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale ' Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nell'interpretazione di tale norma da condurre alla stregua dei principi che regolano il rapporto di mandato, le Sezioni Unite della Cassazione ( Cass., S.U., n10680 del 1994 ) ( e in senso conforme v. Cons. di Stato, Sez V, n.2242/00, Cass. Sez. V n.479 del 2006 e da ultimo Cass. Civ. Sez.I, 16/04/2008 n.10052) hanno osservato che il rimborso ivi previsto concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Il Legislatore si è , quindi, riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n.5367/04 ha ritenuto che ' la posizione giuridica del dipendente che chieda il rimborso, ai sensi dell'art.18 del D.L. 25 marzo 1997 n.67, delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa sia una posizione giuridica di diritto soggettivo , la cui sussistenza è subordinata al ricorrere di alcune condizioni normativamente stabilite:
1) la esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
2) l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente;
3) una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato'.
Da ultimo la Cassazione con sent. Cass. Civ. Sez. I, 16/04/2008 n.10052 ), in conformità a precedenti orientamenti giurisprudenziali ( cfr. Cass. Sez Un. , n10680 del 1994) ha ribadito che l'ipotesi prevista dall'art.1720, comma 2, c.c. non si verifica '. neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'. Tale nesso di causalità non sembra sussistere nel caso sottoposto all'esame di quest'ufficio.
A ciò si aggiunge che il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza n 2242/00, già citata, ha escluso la rimborsabilità delle spese legali nel caso di dichiarata estinzione del procedimento penale per prescrizione, mancando il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo e della colpa.
Ciò premesso, quest'ufficio ritiene che le spese legali, nel caso in esame, non possano essere rimborsate in quanto non vi è una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità dell'amministratore. Il medesimo, in qualità di assessore al personale del Comune , aveva assunto 16 lavoratori e, a seguito di tale assunzione, l'Ispettorato Provinciale del Lavoro ha adottato l'ordinanza ingiunzione per violazione della normativa sul collocamento. Tale ordinanza . è stata impugnata dall'amministratore, ma il relativo giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art.39, comma 14 ter, del D.L n.269/03, convertito in L.n.326/03, il quale stabilisce che, per effetto dell'art.31, comma 22,della L.n.289/02, le ordinanze ingiunzioni emesse, ai sensi dell'art.18 della L.689/81, anteriormente alla data di entrata in vigore della L n.289/2002 ( legge finanziaria 2003) ed opposte dagli Enti Locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli artt.11,13,18,19 e 27, comma 2, della L.264/1949, e successive modificazioni, nonché dell'art.8 DPCM 306/1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi.
Tale giudizio, quindi, si è concluso senza che sia stata accertata l'eventuale responsabilità dell'amministratore in quanto il giudizio risulta estinto a seguito di una disposizione di legge.
F.to IL DIRETTORE CENTRALE