Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di legge
Il mancato possesso del requisito di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, precedentemente dichiarato, comporta la cancellazione dall'elenco dei revisori
L'organo di revisione dell'unione che non svolge l'incarico anche nei comuni membri è costituito da un solo revisore a prescindere dalla dimensione demografica dell'ente.
Tra le cause che ostano al conferimento dell'incarico, tassativamente individuate dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non risulta espressamente contemplata la litispendenza, prevista, invece, dall'articolo 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per coloro che rivestono cariche politiche negli enti locali
Mancata nomina vicesindaco. l’art. 46 del decreto legislativo n. 267/000, al comma 2 prevede che il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, mentre il successivo art. 53 stabilisce che il sindaco sia sostituito, nei casi ivi indicati (tra cui l’ assenza o l’impedimento temporaneo) dal solo vicesindaco.
Sebbene l’ordinamento non contenga riferimenti espressi ad un termine entro il quale l’organo di vertice deve procedere alla sostituzione del vicesindaco dimissionario, deve tuttavia reputarsi insita nel sistema la necessità che l’adempimento sia effettuato tempestivamente, trattandosi di una figura necessaria, che assicura l’esercizio delle funzioni del sindaco nei casi in cui quest’ultimo venga meno, ricorrendo taluna delle ipotesi previste dal citato art. 53, commi 1 e 2.
Elezione Presidente del consiglio comunale. La disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (c.d. “quorum strutturale”) e delle votazioni (c.d. “quorum funzionale o deliberativo”) è stata delegificata. Come noto, ai sensi dell’art. 38 , comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, “ il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento …”. Le fonti di autonomia locale, con riferimento al ballottaggio, dovrebbero essere interpretate in coerenza con la ratio che, normalmente, ispira il sistema di ballottaggio; vale a dire considerando eletto quello tra i candidati che abbia ottenuto il più alto numero dei votanti a prescindere dal numero dei votanti.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all’art. 16, comma 4, prevede espressamente che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione ad una serie di parametri ivi indicati. La competenza all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione dovrebbe, comunque, essere ricondotta al consiglio anche per coerenza sistematica alle varie disposizioni contenute nell’articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 che al comma 4 ed al comma 5 affidano al consiglio comunale il compito di determinarne l’incidenza.
Gruppo misto monopersonale. Qualora il regolamento del consiglio comunale condizioni la possibilità di costituire il gruppo misto alla circostanza che lo stesso sia composto da almeno due consiglieri, va ricordato che, come osservato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime non possono essere disapplicate se non previo ritiro. Poiché la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, in tale ambito potrà essere valutata l’opportunità di adottare apposite modifiche alla normativa in questione.
Ostensibilità, da parte dell’amministrazione comunale, di documenti concernenti il rilascio di titoli abilitativi, studi di fattibilità, documenti del SUAP e dell’ufficio Edilizia Privata-Urbanistica richiesti dai consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. L’istanza di accesso ai documenti rientranti nell’elenco succitato non può essere riscontrata negativamente in ragione delle eventuali pretese risarcitorie dei soggetti privati coinvolti, eventualmente danneggiati dalla diffusione delle notizie in possesso della amministrazione.
Quote di genere nella composizione della giunta. L’annullamento straordinario ex articolo 138 del decreto legislativo n. 267/000 trova la sua ragione d’essere nell’obbligo di assicurare il mantenimento dell’omogeneità di indirizzo politico e amministrativo nel quadro di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’articolo 5 della Costituzione. Non appaiono sussistere i citati presupposti per l’applicazione dell’istituto in parola con riferimento alla mancata attuazione della vigente normativa in materia di parità di genere nella composizione della Giunta.
La disposizione regolamentare che assegna al sindaco-presidente del consiglio la facoltà di negare il diritto di parola ad un consigliere, qualora sullo stesso argomento si sia pronunciato il proprio capogruppo, non è legittima perché l’articolo 43 del decreto legislativo n. 267/00, riconoscendo il diritto di iniziativa dei consiglieri su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, non limita la facoltà in parola alla sola presentazione delle proposte, ma intende, invece, garantire ad ogni singolo eletto il diritto di esprimere la propria personale posizione nell’ambito del consiglio, diritto non surrogabile da manifestazioni di volontà collettive imposte dal regolamento.
La rieleggibilità dei revisori per una sola volta, prevista dall'articolo 235 del testo unico 267 del 2000, si intende riferita alla possibilità per un revisore, comunque scelto mediante estrazione dall'elenco, di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi
Dalla data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori gli stessi sono scelti mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco - Non sono previste ipotesi di eventuali inopportunità o di mancato gradimento
La durata dell'incarico del nuovo organo di revisione, nominato a seguito di dimissione presentate dal precedente revisore, deve essere riferita ad un intero nuovo triennio
Sono validi la nomina e i pareri rilasciati da un revisore che sia stato sospeso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ma sia rimasto iscritto nel Registro dei revisori legali.
Per la determinazione del compenso del revisore dei conti di unione di comuni, che svolge tutte le funzioni fondamentali dei singoli comuni membri, occorre fare riferimento alla classe demografica del comune più popoloso dell'unione
Per la determinazione del compenso del revisore dei conti dell'unione che svolge tutte le funzioni fondamentali dei singoli comuni membri occorre fare riferimento alla classe demografica del comune più popoloso.
Nei comuni sono operanti commissioni obbligatorie (previste per legge come, ad esempio, la commissione elettorale comunale) e commissioni facoltative (come le cd. commissioni consiliari permanenti ex art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/00); in entrambi i casi, la rispettiva composizione ed il funzionamento si riconducono generalmente alla fonte normativa che le istituisce e, quindi, alle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero agli statuti locali. Laddove si procede alla costituzione di organi collegiali con modalità ponderali, in assenza di disposizioni che stabiliscano maggioranze speciali o qualificate, il quorum funzionale deve essere generalmente individuato nella maggioranza (metà più uno) dei voti possibili.
Stemma comunale.
Lo stemma costituisce il segno distintivo del comune, l’elemento grafico rappresentativo della identità dell’ente e, pertanto, lo stesso è di proprietà del Comune.
Pur in assenza di specifica regolamentazione, l’uso dello stemma è consentito nei riguardi dei consiglieri, sia come singoli che come gruppi. Si ritiene che nell’utilizzo sia della carta intestata e sia di altro materiale non possa essere riportata la semplice denominazione del Comune, bensì, insieme allo stemma occorre indicare in maniera specifica “il gruppo consiliare” al fine di evitare possibili equivoci che riconducano erroneamente all’Ente nel suo complesso la paternità dell’iniziativa.
In seguito all’adesione di un nuovo comune a un’unione di comuni, costituita precedentemente alla riforma dettata dalla L. 56/2014, spetta solo al consiglio dell’unione medesima, e non anche ai consigli dei comuni ad essa associati, deliberare l’opportuna modifica del proprio statuto, ai sensi dell’art.32, comma quarto TUEL, introdotto dalla suddetta L. 56/2014.