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Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

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2 Maggio 2007
Territorio e autonomie locali

Sulla compatibilità tra la carica di assessore esterno presso un comune e la carica di consigliere in un altro comune, si rileva che l’art.65 comma 2 TUOEL stabilisce l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere di altro comune.
Si aggiunge che l’art. 47 del citato testo unico, nel prevedere la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di nominare assessori anche al di fuori di componenti del consiglio, dispone che questi abbiano i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri.
Ne consegue, pertanto, che, ai sensi del suddetto art.65, la carica di assessore esterno è incompatibile con quella di consigliere di altro comune, proprio per evitare il cumulo degli incarichi, previsto dalla norma citata.

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19 Aprile 2007
Territorio e autonomie locali

Eleggibilità del sindaco alla carica di presidente della provincia

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16 Marzo 2007
Territorio e autonomie locali

Preliminarmente si rileva che ai sensi dell’art. 63 n.6 D.Lgs. 267/2000 “non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso il comune, la provincia ovvero verso l’istituto o azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora..”.
Nel caso in esame, invero, va esclusa la sussistenza della predetta causa di incompatibilità, in quanto, dalle notizie fornite, si evince che sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno annullato i provvedimenti del comune con cui vengono revocati alcuni finanziamenti, concessi in precedenza al consigliere comunale, travolgendo, così, anche la connessa pretesa creditoria dell’ente nei riguardi del consigliere medesimo.
Invece, la fattispecie de qua sembra riconducibile alla causa di incompatibilità per lite pendente contemplata dall’art. 63 comma 1 n.4 del citato testo unico, sussistendo il giudizio in Cassazione promosso dall’amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c., per motivi inerenti la giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato.

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19 Febbraio 2007
Territorio e autonomie locali

L’art. 63 comma 1 n.4 D.Lgs. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale, circoscrizionale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o con la provincia.
La Corte di Cassazione ha, peraltro, precisato che non è sufficiente la constatazione dell’esistenza di un procedimento civile o amministrativo in cui sono coinvolti l’eletto o l’ente, essendo necessario “che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto…”(Cass. Civ., sez.I 10335/2001).
Nel caso di specie, considerato che il giudizio tra il consigliere comunale e l’ente risulta definito con sentenza della Corte d’Appello, non sembra ravvisabile la possibilità di sollevare l’eccezione di incompatibilità, salvo che l’amministratore non intenda costituirsi innanzi alla Corte di Cassazione, nel qual caso rivivrebbe la predetta ipotesi di incompatibilità per lite pendente.

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11 Agosto 2006
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità
- Richiesta di parere in merito alla compatibilità della carica di sindaco con la carica di presidente della società Trasporti Ecologici s.r.l. - art. 63, comma 1, punto 2,del decreto legislativo 267/2000

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10 Luglio 2006
Territorio e autonomie locali

Relativamente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, lo statuto comunale può contenere solo norme che siano compatibili con la disciplina prevista in quest’ ambito dal TUOEL, rientrando tale materia, ex art. 117 lett.p) Cost., tra quelle di competenza esclusiva statale.
Tra la carica di presidente e/o consigliere di un’istituzione e quella di consigliere comunale e/o di assessore sussiste, pertanto, la causa di incompatibilità contenuta nell’art. 63 comma1 n.1 del t.u. cit., a prescindere dalla circostanza che l’ente, nel disciplinare gli organi della nascente istituzione, non intenda prevedere alcuna norma statutaria che regolamenti tale ipotesi di incompatibilità.

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4 Luglio 2006
Territorio e autonomie locali

Circa l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente della pro-loco dello stesso comune, si osserva che la materia è regolata dall’art. 63, comma 1, D.lgs. 267/2000.
Tale disposizione disciplina le ipotesi di incompatibilità della carica di consigliere con la posizione di amministratore di un ente che è soggetto a vigilanza da parte del comune o che riceve dall’ente locale, in via continuativa, sovvenzioni facoltative che superano nell’anno il 10% del totale delle proprie entrate.
Nel caso in esame, considerando la saltuarietà dei contributi ricevuti dalla pro-loco nonché la circostanza che il loro ammontare non supera il 10% del totale delle proprie entrate, si ritiene di escludere l’incompatibilità tra le cariche ricoperte dall’amministratore.

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4 Luglio 2006
Territorio e autonomie locali

In relazione all’art. 63 comma1 n.2 D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l’incompatibilità con la carica di consigliere comunale di chi, come titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento, ha parte direttamente o indirettamente in servizi, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che tale disposizione intende evitare il conflitto, anche potenziale, tra l’interesse del soggetto, amministratore dell’ente che gestisce il servizio e l’interesse del comune, istituzionalmente “generale”, che fruisce di quel servizio (cfr. Cass. Civile, sez.I, sent. 11959/2003).
In ogni caso, la verifica di eventuali cause ostative all’espletamento del mandato è compiuta secondo la procedura prevista dall’art. 69 del predetto decreto legislativo che, garantendo il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicura a quest’ultimo il diritto di difesa nonché la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità contestata.

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15 Giugno 2006
Territorio e autonomie locali

L’art. 64 commi 1-2 dispone l’incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Premesso che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale ( art.37 comma 4 T.U.O.E.L.), qualora le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi si svolgano secondo le modalità previste dall’art.71 T.U.O.E.L., per i comuni sino a 15.000 abitanti, come nel caso in questione, detta condizione resta immutata per il corso della consiliatura, nonostante successivi incrementi della popolazione possano far superare la soglia citata. Ne consegue che, in tale ipotesi, non sussiste incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

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11 Aprile 2006
Territorio e autonomie locali

L’art.63 comma1 n.2 TUOEL prevede due distinte ipotesi di incompatibilità, a tutela dell’imparzialità e trasparenza degli amministratori degli enti locali con cariche elettive, in caso di partecipazione dell’eletto in società o imprese, “come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”. Si ha, infatti, incompatibilità sia quando la partecipazione si realizza “ in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse del comune o della provincia” sia quando essa si attui in “società ed imprese volte al profitto dei privati, sovvenzionate” volontariamente da detti enti locali.
Come precisato dalla giurisprudenza, il conflitto di interessi non attiene solo all’eventualità che l’amministratore persegua interessi privati, difformi da quelli dell’ente locale ma comprende anche l’ipotesi che egli possa perseguire scopi contrastanti o diversi da quelli dell’istituzione cui appartiene per realizzare fini, anche pubblici, di altra istituzione cui egli partecipi (Cass.Civile sent.18513/2003).
Nel caso prospettato in cui i sindaci di diversi comuni sono anche componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio di bacino obbligatorio, si ritiene ravvisabile la causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma1 TUOEL. In assenza di diversa ed ulteriore disposizione di legge, l’unica deroga, in materia di consorzi al regime dell’ incompatibilità, è rappresentata dall’art. 31 del citato testo unico. Tale disposizione, invero, disponendo che l’assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti associati e nulla prevedendo circa la composizione del consiglio di amministrazione, lascia operanti tutte le incompatibilità di cui al testo unico degli enti locali.

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11 Aprile 2006
Territorio e autonomie locali

Ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 267/2000 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D. P. R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 5 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n, 533, l’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte”.

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7 Aprile 2006
Territorio e autonomie locali

Il caso in esame può essere inquadrato nell’ambito dell’art. 106 c.p.c., avendo un comune chiesto ed ottenuto, con autorizzazione del giudice, la chiamata in causa del terzo interessato a subentrare per surroga.
Si configura, così, un’ipotesi di litisconsorzio successivo, con arricchimento di parti in corso di causa, nonché facoltativo, in quanto ad istanza di parte.
Il terzo, a seguito della chiamata in causa da parte del comune, è diventato “parte” nel pendente giudizio civile, rappresentandosi, nei suoi confronti, la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, n. 4 TUOEL.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui il soggetto terzo chiamato in causa dal comune debba subentrare ad un consigliere dimissionario, si ritiene che l’ente dovrà procedere alla surroga di quest’ultimo, con il primo dei non eletti che segue nella medesima lista e, ove non sussistano cause di ineleggibilità, avviare la procedura di cui all’art. 69, D.Lgs 267/2000 nei riguardi del consigliere subentrato, per la contestazione di incompatibilità in cui versa.

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30 Gennaio 2006
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità
- Il dirigente del circolo scolastico che ha stipulato una convenzione con il comune può ricoprire la carica di consigliere comunale.

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22 Dicembre 2005
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità
- Incompatibilità in capo ad un consigliere comunale.

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22 Dicembre 2005
Territorio e autonomie locali

Situazione di incompatibilità per amministratore, legale del comune

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16 Dicembre 2005
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità
- Situazione di incompatibilità per amministratore.

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14 Dicembre 2005
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità
- Sussistenza di ipotesi di incompatibilità.

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14 Dicembre 2005
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità per un amministratore facente parte dell’esecutivo comunale, al quale la società per azioni costituita dal comune intende conferire un incarico di consulente con contratto a tempo determinato.

Parere
9 Dicembre 2005
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità
- Incompatibilità tra la carica di vice sindaco e membro del consiglio di una società partecipata a capitale pubblico. Quesito.

Parere
2 Dicembre 2005
Territorio e autonomie locali

Incompatibilità
- Incompatibilità sopravvenuta.