Sulla compatibilità tra la carica di assessore esterno presso un comune e la carica di consigliere in un altro comune, si rileva che l’art.65 comma 2 TUOEL stabilisce l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere di altro comune.
Si aggiunge che l’art. 47 del citato testo unico, nel prevedere la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di nominare assessori anche al di fuori di componenti del consiglio, dispone che questi abbiano i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri.
Ne consegue, pertanto, che, ai sensi del suddetto art.65, la carica di assessore esterno è incompatibile con quella di consigliere di altro comune, proprio per evitare il cumulo degli incarichi, previsto dalla norma citata.
E' stato richiesto un parere riguardante l'ipotesi di incompatibilità tra la carica di assessore esterno presso un comune e la carica di consigliere in altro comune.
In merito si rileva che l'art. 65, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la carica di consigliere di un altro comune.
L'art. 47, del decreto legislativo n. 265/2000, nel prevedere la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di nominare assessori anche al difuori dei componenti del consiglio, ne limita il potere prescrivendo che questi siano scelti fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione (sent. n. 2490/2000).
Si rileva, quindi, che, in applicazione della norma ex art. 65, comma 2, del testo unico citato (incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di consigliere di un altro comune) la carica di assessore esterno è incompatibile con quella di consigliere di un altro comune, proprio per garantire il divieto di cumulo delle cariche previsto dalla norma citata.
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito l'equiparazione della posizione degli assessori nominati al di fuori dei componenti del consiglio ai consiglieri, rilevando, nel contempo, che per gli stessi il rinvio alle norme concernente i requisiti di eleggibilità non deve essere inteso in senso tecnico, tenuto conto che essi non partecipano alla competizione elettorale (cfr.: Corte di Cassazione - sentenze n. 10131/1994, n. 2490/2000 e n. 3902/02).
Quanto precede, indipendentemente dalla consistenza demografica degli enti interessati.
Ciò rappresentato, al fine di eliminare l'eventuale cumulo di incarichi contrario al sistema delineato dalla normativa in materia di enti locali ed elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'assessore esterno, qualora sia chiamato a ricoprire anche la carica di consigliere presso altro comune, dovrà optare per il mantenimento di una sola carica. Appare evidente, infine, che a fronte di tale cumulo di incarichi, i competenti organi di entrambi i comuni potranno contestare all'assessore esterno/consigliere comunale tale situazione di cumulo di cariche.