Incompatibilità- Sussistenza di ipotesi di incompatibilità.

Territorio e autonomie locali
14 Dicembre 2005
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Sussistenza di ipotesi di incompatibilità.

Testo 

Viene chiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità in capo ad un assessore comunale, ai sensi rispettivamente degli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto lo stesso è dipendente di una società partecipata a maggioranza dal Comune, per la gestione di servizi pubblici locali.
Viene rappresentato che il Sindaco ha conferito la carica di assessore ad un dipendente di una società partecipata a maggioranza dal comune, per la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 31/01/1995 n. 26, convertito con modificazioni in legge 29/03/1995 n. 95, 'Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali', secondo cui 'al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali'.
Al riguardo si osserva che le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere comunale e provinciale previste dalla normativa vigente, si applicano anche agli assessori, sia nel caso in cui questi siano nominati tra i consiglieri, sia nel caso in cui si tratti di assessori esterni, in quanto per questi ultimi devono sussistere, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli stessi requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
In tal senso si è espressa anche la Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza n. 2490 del 6.3.2000, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore del comune e quella di amministratore di una società partecipata dal comune stesso.
Ciò premesso, si rappresenta, in via pregiudiziale, che sia le ipotesi di ineleggibilità previste dai numeri 10 e li dell'art. 60 che le ipotesi di incompatibilità recate ai numeri 1 e 2 dell'art. 63, fanno riferimento a specifiche figure - legale rappresentante, dirigente, amministratore, dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale -, alle quali non appare riconducibile il dipendente inquadrato nell'VIII livello con qualifica di quadro del CCNL Fise, che svolge le mansioni di coordinatore in attuazione delle istruzioni del direttore della società.
Attesa, pertanto, la struttura organizzativa come delineata nella nota in riferimento, si ritiene che per la fattispecie rappresentata non si configuri una causa ostativa alla carica elettiva locale.
Ad ogni buon conto si evidenzia che l'art 60, comma 1, n. 10, come modificato dalla legge dall'art. del decreto legge 30 giugno 2005, numero 115, convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168, stabilisce che la causa di ineleggibilità ivi prevista si configura solo laddove il comune possegga più del 50% del capitale sociale della società per azioni nel quale l'amministratore riveste una delle cariche menzionate.
Mentre, per quanto attiene al rapporto di dipendenza preso in considerazione dall'art. 60, comma 1, n. 11, del decreto legislativo n. 267/2000, si fa presente che la Corte di Cassazione, con orientamento giurisprudenziale costante (cfr. le sentenze n. 12532 del 1992, n. 391 del 1994, n. 6160 del 1994 e n. 6920 del 1997), ha chiarito che tale causa ostativa si configura quando un istituto, un consorzio, un'azienda o un ente per struttura e funzioni — come l'attività di concreta gestione di servizi — ad essi assimilabili, opera come strumento della volontà direttiva del comune, che, quale ente sovraordinato, è effettivo titolare della funzione amministrativa curata in via meramente esecutiva dalla struttura subordinata.