Incompatibilità per un amministratore facente parte dell’esecutivo comunale, al quale la società per azioni costituita dal comune intende conferire un incarico di consulente con contratto a tempo determinato.
Viene chiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una ipotesi di incompatibilità per un amministratore facente parte dell'esecutivo comunale, al quale la società per azioni costituita dal comune per la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani intende conferire un incarico di consulente con contratto a tempo determinato, per la durata di almeno un anno.
Viene precisato in proposito che il comune, detentore della quasi totalità delle azioni di detta società, partecipa alla sua gestione con propri rappresentanti e con finanziamenti annui continuativi e di notevole entità, e che il comma 8 dell'art 13 del vigente statuto comunale, recita: ' il Sindaco, il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, l'assessore ed il Consigliere circoscrizionale, potranno essere nominati, designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di enti, società di capitale, pubblico o privato, consorzi, istituzioni, aziende, fondazioni e società comunque partecipate dall' amministrazione comunale'.
Premesso che, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli assessori nominati dal sindaco devono possedere gli stessi requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, si rappresenta che l'ipotesi di incompatibilità di cui al punto 3 dell'art. 63 del medesimo decreto legislativo fa riferimento alla figura di 'consulente legale, amministrativo e tecnico' che presti opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri i (soggette a vigilanza da parte del comune o sovvenzionate, per volontà del comune, in modo continuativo e consistente) e 2 (che effettuano servizi. esazioni di diritti, somministrazioni, appalti nell'interesse del comune).
Il legislatore ha rilevato che il cumulo delle predette posizioni, se ha il carattere della continuità e si estrinseca in un rapporto costante, determina un concreto conflitto fra gli interessi personali del soggetto. legati a quelli dell'impresa, e l'interesse del comune.
Ciò premesso, considerato che nella fattispecie in questione, secondo quanto rappresentato, il rapporto tra comune e società è riconducibile all'ipotesi delineata al n. 1 dell'art. 63, si prospetta la sussistenza della incompatibilità prevista dal n. 3 dell'articolo 63 qualora la società conferisca all'amministratore comunale l'incarico di 'consulente', anche mediante contratti a tempo determinato, prorogabili, che attribuiscono sostanziale continuità al rapporto.
Infine, pur rilevandosi che la disposizione statutaria citata non prevede un'esimente all'applicazione della ipotesi di incompatibilità in questione dal momento che in essa non viene fatto specifico riferimento alla figura di consulente presso società partecipata dal comune, si fa presente che andrebbe comunque disapplicata la disposizione statutaria che disponesse in modo contrario all'art. 63. Il Consiglio di Stato, con parere n. 10166/2004 del 10.11.2004, diramato con circolare n. 2 del 2 febbraio 2005, ha infatti statuito che, in base ad una coerente interpretazione dell'art. 67 del decreto legislativo n. 267/2000 con il dettato costituzionale, la fonte secondaria non può rendere inefficaci le limitazioni poste dalla legge in materia di elettorato passivo proprio al fine di assicurare l'accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, e che pertanto deve ritenersi che '... alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario'.