Incompatibilità- Incompatibilità in capo ad un consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
22 Dicembre 2005
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Incompatibilità in capo ad un consigliere comunale.

Testo 

E' stato chiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, in relazione a quanto previsto dall'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000, in capo ad un consigliere comunale nominato dirigente della ...ambiente S.p.A., operante nella gestione del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
Dalle notizie rese e dalla documentazione inviata si desume al riguardo che: il comune ha nella società una partecipazione azionaria pari al 5,64% e non eroga alla medesima somme a titolo di sovvenzione; il consigliere comunale in questione è direttore tecnico responsabile del settore raccolta, raccolta differenziata e spazzamento dei rifiuti, e risponde del suo operato direttamente all'amministratore delegato; che al medesimo sono stati delegati dal presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante della società, i poteri di organizzazione e di gestione necessari allo svolgimento dei compiti assegnatigli, inclusa l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'efficacia dei servizi del settore e la disciplina del personale che opera sotto le sue direttive, relativamente al quale può proporre alla direzione aziendale l'irrogazione di sanzioni, provvedimenti disciplinari, incentivi e premi nonché il potere di definire e stipulare i contratti per la promozione e la vendita di servizi integrativi con soggetti terzi inerenti il settore di competenza.
Al riguardo si osserva che, poiché nel caso di specie non sussiste il rapporto di vigilanza tra comune e società preso in considerazione dal n. 1 del comma 1 dell'art. 63, in virtù della partecipazione del comune al capitale sociale in misura inferiore al 20 %, limite posto, all'operatività della norma, dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, la fattispecie va valutata ai sensi del n. 2 del comma 1 del citato art. 63.
Sebbene, infatti, la comunità di ambito territoriale ottimale - consorzio costituito tra i comuni della provincia – abbia stipulato il contratto con la società ...ambiente - società per azioni a prevalente capitale pubblico partecipata da tutti i comuni della provincia – per l'espletamento del servizio in favore degli enti locali del proprio ambito, la società in questione espleta comunque un servizio nell'interesse del comune in cui il consigliere comunale riveste la carica amministrativa. Ai fini del configurarsi della predetta ipotesi ostativa, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3918 del 1987, ha precisato infatti che è ininfluente che un soggetto diverso dal comune abbia assunto la veste di committente o che il servizio sia prestato in favore anche di altri enti.
In ordine alla figura del dipendente con funzioni di rappresentanza o di coordinamento del personale cui fa riferimento la norma recata al numero 2 dell'art. 63, la Corte Suprema, nella sentenza n. 1465 del 1995, ha precisato che i poteri di proposta e di mera attuazione di tecniche organizzative e gestionali, proprie di tutto il personale direttivo, non comportano, come imprescindibile conseguenza, l'esercizio di poteri rappresentativi – i quali implicano la facoltà di manifestare con effetti vincolanti nei confronti di terzi, la volontà dell'ente di appartenenza – mentre il potere di coordinamento non può essere riconosciuto al personale chiamato a coordinare attività e compiti di altri dipendenti, ma solo a quei funzionari i quali svolgano l'attività di coordinamento ad un livello che, per la sua qualità e quantità, sia tale da incidere sulla politica complessiva dell'ente sottoposto a vigilanza, ovvero sulle scelte rilevanti nei rapporti con il comune.
Ciò posto, attesa la struttura organizzativa societaria come delineata nella nota in riferimento e negli atti allegati da cui si evince la natura tecnica del settore affidato al dirigente in questione che non ha quindi il potere di incidere sulla politica complessiva dell'ente, nella fattispecie in esame non si configura la causa ostativa all'espletamento del mandato prevista dal n. 2 del comma 1 dell'art. 63.