L’articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 ha previsto espressamente che l’utilizzo nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, non determina l’instaurazione di un tipico rapporto di lavoro, interpretazione recepita dalla costante giurisprudenza. La Corte di Cassazione, s.u. civ., con sentenza del 22 febbraio 2005, n. 3508 ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra un lavoratore di pubblica utilità e la P.A. non ha natura di lavoro subordinato. Tra l’Ente ed il lavoratore viene a sussistere unicamente un rapporto c.d. di “utilizzazione”, evidenziato nella fattispecie dall’art. 1 del Disciplinare regionale, laddove viene espressamente previsto che “ ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 468/2000, l’utilizzazione dei soggetti individuati all’art. 3 della L.R. 4/2001, non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle liste di mobilità”. Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza della prospettata causa di ineleggibilità dettata dall’art 60, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000.