Pareri

Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

In evidenza

parere
parere
parere
parere

La raccolta

Area tematica

Categoria

Data

Reset

Parere
4 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, deve essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L..
il gruppo misto è un gruppo consiliare a carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.
Per la formazione delle Commissioni occorre rispettare il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza il quale non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ammettendosi, anche il voto ponderato (v. anche T.A.R. Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661). Richiamato, pertanto, il diritto di partecipazione all’attività del consiglio comunale da parte di tutti i componenti del gruppo misto, stabilire se i consiglieri che hanno costituito il gruppo misto siano espressione della maggioranza o della minoranza è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso.

Parere
4 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

Organo competente a deliberare la rinuncia ad un diritto reale di godimento su un immobile di proprietà di un soggetto privato. Ai sensi dell’ art. 42 del dlgs n. 267/00 è attribuita al consiglio la competenza in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni”. Il consiglio non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l’intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, gli interessi pubblici che stanno alla base dell’operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio riferito ad un particolare bene.

Parere
4 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

Contrasto tra statuto e regolamento. Nel sistema delle fonti di autonomia locale, il regolamento è collocato in posizione subordinata rispetto allo statuto. (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011).

Parere
17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Una mozione avente ad oggetto il referendum costituzionale attiene ad una materia estranea alla competenza degli organi comunali. L’art. 138 della Costituzione non coinvolge le assemblee rappresentative locali nel procedimento previsto per l’approvazione di disposizioni di rango costituzionale. Tuttavia, la presenza nello statuto di un articolo che consente al consiglio comunale di affrontare, con il medesimo strumento, anche temi di carattere generale che esulano dalle ordinarie competenze affidate dalla legge all’Ente locale rende possibile l’esame della mozione da parte dell’assemblea. Ciò trova conforto anche nella giurisprudenza (TAR Toscana, Sezione II, n. 1488/2013 del 04/11/2013) secondo la quale non può correttamente parlarsi di incompetenza, in quanto trattasi di “mozioni” approvate …, costituenti tipica espressione di un indirizzo politico che l’organo consiliare ha voluto assumere; pertanto sotto questo profilo non può farsi riferimento all’art. 42 del decreto legislativo n. 267/00 poiché esso enumera le competenze dell’organo ad emettere veri e propri provvedimenti amministrativi.

Parere
17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Procedura di surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Riaffermando la tesi su esposta, nel senso che non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca.

Parere
17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/00. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Il T.A.R. Piemonte, nella sentenza n. 460 del 2014,ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto”.

Parere
17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Consultazione referendaria comunale. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 464/98, ha chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria”. In senso conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008. A giudizio del Consiglio di Stato, compete alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione ...”. Ai sensi dell’ articolo 22 del nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 50/16) sono introdotte forme di partecipazione obbligatorie da parte dei portatori di interessi che esulano dalla volontaria richiesta di referendum da parte dei cittadini o dei consiglieri comunali o di altri soggetti. Per la concreta applicazione della norma occorre attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, con il quale si fisseranno i criteri per l’individuazione delle opere soggette all’obbligatoria procedura di dibattito pubblico.

Parere
17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Mancata risposta atti di sindacato ispettivo. L’art. 43, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/00, demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle “modalità” di presentazione delle interrogazioni, nonché delle relative risposte. La medesima norma dispone che il sindaco, ovvero gli assessori delegati, “rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo”. Si ritiene che l’ente non possa esimersi dal fornire risposta alle interrogazioni nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi. Si fa presente che il termine di trenta giorno di cui al citato art. 43, comma 3, secondo la dottrina, non ha carattere perentorio.

Parere
16 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere, si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca. Per quanto concerne la validità degli atti posti in essere dal consiglio comunale nelle more della adozione della surroga, la scrivente ritiene di condividere le considerazioni sviluppate dal TAR Brescia nella sentenza n. 245 del 28/2/2006. Nella citata pronuncia si legge che “…sarebbe contraria al principio di buon andamento dell’amministrazione la previsione di un “blocco” dell’attività istituzionale del Consiglio comunale ogni qualvolta uno dei suoi componenti rassegni le dimissioni in attesa di procedere alla sua sostituzione la quale – come insegna la prassi – potrebbe anche richiedere lo svolgimento di più sedute, …” e che “…la cessazione dalla carica di un Consigliere non impedisce all’organo di funzionare medio tempore, salvo appunto l’obbligo di tempestiva convocazione dell’assemblea per provvedere alla surroga…”.

Parere
16 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Sospensione consiglieri ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 235/12. A seguito del provvedimento di sospensione, si può dare avvio alla procedura di sostituzione temporanea con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Si ribadisce che non sarebbe possibile procedere alla sostituzione temporanea direttamente con il secondo dei non eletti, prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi.
Tuttavia, non può non darsi conto del recente orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 che sembra attribuire alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica.

Parere
25 Gennaio 2017
Territorio e autonomie locali

Consiglieri politici. Considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali.

Parere
25 Gennaio 2017
Territorio e autonomie locali

Decorrenza dimissioni presidente del consiglio comunale. Atteso che sia lo statuto che il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non presentano una disciplina in merito alle dimissioni del presidente del consiglio, si ritiene che in mancanza di normazione locale, in tema di efficacia delle dimissioni del presidente del consiglio comunale, è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l'immediata efficacia e l'irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario. Infatti, occorre operare una distinzione tra la sfera politica delle dichiarazioni rese nel corso del dibattito in aula e la sfera giuridica delle medesime che attengono alla titolarità della carica. Tale manifestazione di volontà, ancorché resa nel corso della seduta consiliare e verbalizzata, assume rilievo giuridico atto a produrre gli effetti previsti dalla legge con la dichiarazione scritta e l'acquisizione agli atti dell'ente, restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare.

Parere
25 Gennaio 2017
Territorio e autonomie locali

Composizione commissioni speciali. L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00 prevede la possibilità per il consiglio di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Tale disposizione ne demanda la previsione allo statuto e rinvia al regolamento i poteri e la disciplina dell’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il successivo articolo 44, comma 2, dà, altresì, facoltà al consiglio comunale di “istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione” precisando che “i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare”. Le Commissioni, dunque, costituiscono forme di articolazione interna del consiglio e sono disciplinate dalle fonti di autonomia dell’ente locale entro il perimetro delineato dalla legge statale. Una norma regolamentare che contempli la possibilità di nominare, quali componenti delle commissioni speciali, soggetti privi dello status di consigliere comunale non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore circa la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari.

Parere
3 Gennaio 2017
Territorio e autonomie locali

Art. 43 del decreto legislativo n. 267/00. Diritto di informazione ed accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri. Considerato che la gestione dei servizi tramite l’informatizzazione costituisce ormai la regola nell’attività della pubblica amministrazione, potrebbe consentirsi al consigliere comunale l’accesso ai vari applicativi, in semplice visualizzazione, in modalità che non incidano nelle procedure in corso, con la possibilità di estrarre autonomamente copia degli atti di interesse acquisibili anche dal registro di protocollo informatico sempre con modalità tali che non provochino intralci nella ordinaria trattazione delle pratiche da parte degli uffici.

Parere
3 Gennaio 2017
Territorio e autonomie locali

Referendum. Gli istituti di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro concretizzazione nel T.U.O.E.L. 267/2000 ed essi, indipendentemente dalla dimensione demografica dell’ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello statuto; nondimeno, il comma 3 dell’art. 8 riconosce solo la mera “possibilità” per lo statuto di prevedere “referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”, mentre il comma 4 li limita a “materie di esclusiva competenza locale”.
L’ordinamento, come detto, non contempla l’obbligatorietà del referendum comunale, è in facoltà del consiglio comunale la possibile soppressione dell’istituto o la sua revisione con la previsione di solo una o più tra le fattispecie “propositive”, “consultive” o “abrogative”, anche con le eventuali limitazioni ritenute opportune.

Parere
16 Novembre 2016
Territorio e autonomie locali

Richiesta di convocazione del Consiglio ex art. 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 per esame atti di sindacato ispettivo. Qualora l’intenzione dei proponenti non sia diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di “ … organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ” anche la trattazione di “questioni” che, pur non rientrando nell’elencazione del comma 2 del medesimo art. 42, attengono comunque al suddetto ambito di controllo. Del resto, la dizione legislativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.

Parere
11 Novembre 2016
Territorio e autonomie locali

Parità di genere nelle giunte. Il comma 137, della legge n. 56/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Al riguardo, si fa osserva che il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato, altresì, che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.

Parere
11 Novembre 2016
Territorio e autonomie locali

E’ stato chiesto se sia legittimo il conferimento al presidente del consiglio comunale di una delega temporanea, non operativa e tecnica da esercitare nell’ambito di un progetto di implementazione del sistema informativo comunale integrato. La funzione in oggetto non pare delegabile dal sindaco in quanto non sembra rientrare tra le competenze sindacali così come definite dal vigente ordinamento. Appare congruente l'imputazione della competenza in materia di gestione operativa del sistema informatico, all'apparato burocratico amministrativo, piuttosto che al sindaco.

Parere
10 Novembre 2016
Territorio e autonomie locali

Referendum comunali. Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3, dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/00 in merito alla previsione di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame.
La norma dispone che “possono” essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che (comma 4) devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale.
Fermo restando l’obbligo di previsione degli istituti di partecipazione, il referendum, si configura, dunque, quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale che, una volta previsto, deve essere compiutamente disciplinato dal regolamento.

Parere
10 Novembre 2016
Territorio e autonomie locali

Giunta comunale. Non appare coerente con le prescrizioni recate dal dlgs 267/2000 la norma statutaria ai sensi della quale il sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del consiglio comunale … che non siano stati candidati alle ultime elezioni comunali.
Al riguardo, si richiama l'art. 47 del citato dlgs il quale, al comma 3, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, senza prescrivere ulteriori requisiti o condizioni. Si osserva che la prescrizione contenuta nello statuto che impedisce ai candidati non eletti di assumere l’incarico di assessore all’interno della Giunta, oltre a non rientrare in alcuno dei contenuti segnalati, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia “organi di governo” dei comuni, incidendo, invero, sui diritti delle persone.