Richiesta di convocazione del consiglio ex art 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. Qualora l’intenzione dei proponenti non sia diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di “ … organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” anche la trattazione di “questioni” che, pur non rientrando nell’elencazione del comma 2, del medesimo art. 42, attengano comunque al suddetto ambito di controllo. Del resto, la dizione normativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale. Nel caso specifico, peraltro, appare dubbia l’esclusione dei consiglieri dall’ambito di intervento relativo alla variante urbanistica. Infatti, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 267/00 rientrano tra le competenze del consiglio, tra l’altro “i piani territoriali ed urbanistici” (cfr. C.d.S. n. 3116/2014 del 19/06/2014).