Conferimento di deleghe al Presidente del Consiglio comunale . Art.53, comma 4 dello statuto comunale

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2016
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

E’ stato chiesto se sia legittimo il conferimento al presidente del consiglio comunale di una delega temporanea, non operativa e tecnica da esercitare nell’ambito di un progetto di implementazione del sistema informativo comunale integrato. La funzione in oggetto non pare delegabile dal sindaco in quanto non sembra rientrare tra le competenze sindacali così come definite dal vigente ordinamento. Appare congruente l'imputazione della competenza in materia di gestione operativa del sistema informatico, all'apparato burocratico amministrativo, piuttosto che al sindaco.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato trasmesso il quesito del Sindaco del Comune di … teso a conoscere se, alla luce della normativa statutaria, sia legittimo il conferimento al presidente del consiglio comunale di una delega temporanea, non operativa e tecnica da esercitare nell’ambito di un progetto di implementazione del sistema informativo comunale integrato. Al riguardo, si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere (e in questo caso il presidente del consiglio), infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Nella specie, peraltro, le funzioni del sindaco sono quelle dettate dall’art. 50 e dall’art. 54 del citato decreto legislativo n. 267/00. Alcune di tali funzioni possono essere delegabili in virtù delle stesse previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art. 54 nella sua attività di Ufficiale di Governo e quelle di cui all'art. 31 del citato Testo Unico, che consente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni in caso di partecipazione alle assemblee consortili). Con riferimento al caso specifico all’art. 53, comma 4, dello statuto dell’ente locale in oggetto è previsto che “il Sindaco … può delegare in via temporanea ai consiglieri e alle consigliere l’esercizio di definite attività o servizi, per particolari motivi e temi determinati”. La problematica in esame va esaminata alla luce dell’assetto delle competenze fra organi degli enti locali che, sulla base di un consolidato indirizzo legislativo, è improntato ad una netta separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, di pertinenza degli organi politico-elettivi, da quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da imputarsi ai dirigenti. Significativo in tal senso deve reputarsi, in particolare, l'articolo 107, comma 5, del T.U.O.E.L. citato il quale stabilisce che le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54. Alla luce di quanto evidenziato, la funzione in oggetto non pare delegabile dal sindaco in quanto non sembra rientrare tra le proprie competenze così come definite dal vigente ordinamento. Sotto tale profilo, appare congruente l'imputazione della competenza in materia di gestione operativa del sistema informatico, all'apparato burocratico amministrativo, piuttosto che al sindaco. Trattandosi, peraltro di attività gestionale che esula dalle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e dalle competenze previste dall’art. 42 del medesimo decreto n. 267/00 nei confronti del consiglio comunale, nonché dalle competenze demandate dall’art. 39 del decreto legislativo n. 267/00 al Presidente del consiglio si ritiene che non possa, comunque, procedersi con il conferimento dell’incarico in parola in capo al presidente del consiglio comunale.