Nomina assessori esterni candidati non eletti al consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
10 Novembre 2016
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Giunta comunale. Non appare coerente con le prescrizioni recate dal dlgs 267/2000 la norma statutaria ai sensi della quale il sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del consiglio comunale … che non siano stati candidati alle ultime elezioni comunali.
Al riguardo, si richiama l'art. 47 del citato dlgs il quale, al comma 3, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, senza prescrivere ulteriori requisiti o condizioni. Si osserva che la prescrizione contenuta nello statuto che impedisce ai candidati non eletti di assumere l’incarico di assessore all’interno della Giunta, oltre a non rientrare in alcuno dei contenuti segnalati, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia “organi di governo” dei comuni, incidendo, invero, sui diritti delle persone.

Testo 

E’ stato chiesto un parere in ordine alla legittimità della nomina di due assessori esterni (di cui uno vicesindaco) già candidati non eletti alle ultime elezioni comunali. Ciò in relazione al contenuto dell’articolo 41, comma 6, dello statuto comunale che stabilisce che il sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del consiglio comunale … che non siano stati candidati alle ultime elezioni comunali. Al riguardo, si richiama l'art. 47 del T.U.O.E.L. il quale, al comma 3, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, senza prescrivere ulteriori requisiti o condizioni. Il citato decreto legislativo n. 267/00 contiene, tra le altre, disposizioni che per determinate materie rinviano necessariamente alla disciplina statutaria (dove usa il “deve”), mentre dove si usa il “può”, tale rinvio è eventuale; è fatta salva, in ogni caso, la previsione di norme statutarie praeter legem che disciplinino esigenze locali, purché non incompatibili con la legge. Nel caso in esame, si osserva che la prescrizione contenuta nello statuto che impedisce ai candidati non eletti di assumere l’incarico di assessore all’interno della Giunta, oltre a non rientrare in alcuno dei contenuti segnalati, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia “organi di governo” dei comuni, incidendo, invero, sui diritti delle persone. La disposizione in parola appare dunque illegittima, in quanto limitativa del diritto di assumere una funzione pubblica, e dovrebbe essere espunta dall’ordinamento mediante la necessaria modifica del vigente statuto comunale. Tuttavia, quest’ultima, ancorché illegittima, conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3357 del 2010, non potrebbe essere disapplicata se non previo ritiro (modifica dello statuto) anche al fine di non esporre gli atti adottati al rischio di eventuali impugnative