Circa l’estensibilità ai consiglieri stranieri aggiunti, previsti dallo statuto comunale, di talune prerogative attribuite dal D. Lgs. 267/2000 ai consiglieri comunali e provinciali, è opportuno premettere che tale figura si inquadra nella convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, sottoscritta a Strasburgo nel 1992 e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 203, limitatamente ai capitoli A e B.
Nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali, l'art. 8, comma 5, TUOEL dispone che lo statuto promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'UE e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Nella fattispecie in esame, la partecipazione dei “consiglieri aggiunti” alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari ha valenza meramente consultiva ed istruttoria, non avendo i medesimi diritto al voto. Il relativo incarico, quindi, non può essere qualificato un " munus publicum ", caratterizzato, come è noto, dall’esercizio di una pubblica potestà avente rilevanza esterna. Ciò premesso, si reputa che la figura in questione non sia riconducibile nella definizione di “amministratore locale” di cui all’art. 77 del citato testo unico.
Per le medesime considerazioni, da ultimo, si ritiene che al suddetto consigliere non possano applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 79 e 80 TUOEL.