In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
In tale prospettiva, gli eventuali mutamenti in corso di consiliatura nel rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare, ovvero nella consistenza numerica dei gruppi dovuti al distacco di uno (o più) consiglieri dal gruppo di appartenenza originaria per aderire o formare altro gruppo va inquadrata nell’ambito di un riequilibrio generale degli assetti presenti nelle commissioni, e non di mera sostituzione dei consiglieri distaccatisi, dovendosi mantenere ferma l’osservanza del citato criterio proporzionale.