Dimissioni consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
12 Aprile 2011
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Il Consiglio di Stato ha precisato che le dimissioni, quale “atto di natura politica, … richiedono … la consapevole ed inequivocabile volontà da parte del singolo consigliere di rassegnare il mandato conferitogli dagli elettori” (Consiglio di Stato, Sez. I, pareri n. 4269 dell’11 dicembre 2002 e n. 3049 del 10 ottobre 2002).

Testo 

E' stato formulato un quesito in ordine all'interpretazione degli articoli 38, comma 8, e 45 del d.lgs.vo n. 267/2000.

Nel comune di ., a seguito di dimissioni di consiglieri comunali succedutesi nel tempo, si è proceduto alla surroga dei consiglieri dimissionari ai sensi degli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, del dlgs 267/2000.

Un consigliere, primo dei non eletti della lista di minoranza, ha presentato al protocollo dell'ente, successivamente alla delibera di surroga, la dichiarazione nella quale ha affermato di 'non essere disponibile ad entrare nel consiglio comunale per la surroga dei consiglieri dimissionari'.

Invitato successivamente a precisare meglio la propria volontà, non ha fornito ulteriori indicazioni e, non essendosi presentato a quella seduta consiliare, è stato considerato assente e, quindi, ancora in carica.

Sulla questione è stato chiesto di conoscere se il consigliere in parola debba essere considerato dimissionario o assente, come da verbale di seduta del consiglio comunale del 21 febbraio 2011.

Al riguardo si premette che le dimissioni dalla carica di consigliere, disciplinate dall'art. 38, comma 8, del d.lgs.vo n.267/2000, immediatamente efficaci, si distinguono 'logicamente e cronologicamente . dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l'adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge' (TAR Lombardia n. 245/2006), rappresentando, così, il presupposto giuridico per l'adozione dell'ulteriore provvedimento di surrogazione.

La lettura dell'art. 38 del d.lgs.vo. n.267/2000 è sufficientemente chiara 'nel disporre che lo status di consigliere si acquista, in caso di dimissioni, quale effetto immediato della deliberazione di surrogazione da parte dell'organo consiliare, la cui adozione è peraltro preceduta dalla verifica – normativamente prevista – dell'assenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica' (T.A.R. ult. cit).

Nel caso in esame, a seguito delle dimissioni presentate il 30 novembre 2010, il Consiglio comunale ha proceduto, con delibera del 10 dicembre 2010, alla surroga ed alla contestuale convalida dei neo-eletti.

Solo successivamente, uno dei consiglieri subentrato per surroga, ha presentato il 10 febbraio 2011 la dichiarazione oggetto della questione in esame.

Ciò posto, si rileva che il Consiglio di Stato ha precisato che le dimissioni, quale 'atto di natura politica, . richiedono . la consapevole ed inequivocabile volontà da parte del singolo consigliere di rassegnare il mandato conferitogli dagli elettori' (Consiglio di Stato, Sez. I, pareri n. 4269 dell'11 dicembre 2002 e n. 3049 del 10 ottobre 2002).

Sulla base di quanto rappresentato dall'ente, l'atto prodotto dal consigliere non appare connotato da quegli aspetti tipici indicati dalla giurisprudenza per le dimissioni, sotto lo specifico profilo dell'inequivocabile volontà tale da far discendere, 'senza riguardo all'intenzione di chi li pone in essere', gli effetti previsti dalla legge che hanno 'un irreversibile riflesso sull'esercizio delle pubbliche funzioni' (Consiglio di Stato Sez V sent. n.3137/2007).

Ad ogni modo, la questione non può che essere rimessa alle valutazioni del consiglio comunale, il quale configura istituzionalmente il primo soggetto legittimato a pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio.

Si soggiunge, infine, che l'art. 43 del d.lgs.vo n. 267/2000 demanda allo Statuto dell'ente di stabilire i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, fermo restando 'il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative' (ex multis TAR Sicilia sent. 14 marzo 2011, n.464).

Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.