Quesito su commissioni consiliari.

Territorio e autonomie locali
11 Aprile 2011
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
In tale prospettiva, gli eventuali mutamenti in corso di consiliatura nel rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare, ovvero nella consistenza numerica dei gruppi dovuti al distacco di uno (o più) consiglieri dal gruppo di appartenenza originaria per aderire o formare altro gruppo va inquadrata nell’ambito di un riequilibrio generale degli assetti presenti nelle commissioni, e non di mera sostituzione dei consiglieri distaccatisi, dovendosi mantenere ferma l’osservanza del citato criterio proporzionale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata relativa al quesito qui sottoposto dal Comune di .. in materia di commissioni consiliari.

Nel caso di specie un consigliere comunale, nominato membro di tre commissioni consiliari in rappresentanza di uno dei gruppi di minoranza, è fuoriuscito da tale gruppo per andare a costituire, sempre in quota allo schieramento politico di minoranza, 'il gruppo misto di minoranza' unipersonale previsto dall'art. 15, co. 2 del regolamento sul funzionamento del consiglio.

Posto che il suddetto consigliere, per effetto di una specifica previsione regolamentare, è decaduto dalla carica di componente in tutte le commissioni, è stato chiesto di conoscere, in particolare, se il gruppo di appartenenza originaria sia legittimato a designare un proprio nuovo rappresentante nelle cennate commissioni, tenuto conto delle disposizioni statutarie e regolamentari in materia.

In proposito, si formulano le seguenti osservazioni.

In via preliminare si rileva che, in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.

Peraltro, come precisato nella sentenza del T.A.R. Lazio, sez. staccata di Latina, 24.7.2004, n. 649, la previsione legislativa del criterio proporzionale 'serve ad assicurare l'apporto delle idee e della volontà della minoranza consiliare, in applicazione del criterio di governo democratico degli enti locali, alle deliberazioni da assumersi dalle stesse commissioni'.

Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Nel caso di specie, in base a quanto disposto dagli artt. 18, co. 2 lett. c) e 21, co. 1 del regolamento del consiglio comunale, la designazione dei consiglieri incaricati di far parte delle commissioni consiliari in rappresentanza dei singoli gruppi presenti nel consiglio, così come la determinazione numerica dei commissari, è demandata alla conferenza dei capigruppo, in aderenza alle modalità e ai criteri stabiliti, vale a dire 'mantenendo il rapporto esistente in consiglio tra maggioranza e minoranza' e 'garantendo che i singoli gruppi siano complessivamente rappresentati in rapporto proporzionale alla propria consistenza'.

Ne consegue che gli eventuali mutamenti in corso di consiliatura nel rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare, ovvero nella consistenza numerica dei gruppi dovrebbero implicare una revisione, a cura della conferenza dei capigruppo, degli assetti preesistenti nelle commissioni consiliari, al fine di ripristinare il rispetto dei surrichiamati criteri a cui le stesse devono essere conformate.

In tale prospettiva l'ipotesi, quale quella di cui al caso di specie, del distacco di uno (o più) consiglieri dal gruppo di appartenenza originaria per aderire o formare altro gruppo, va inquadrata nell'ambito di un riequilibrio generale degli assetti presenti nelle commissioni, e non già di mera sostituzione degli stessi.

Quest'ultima fattispecie è espressamente disciplinata dal comma 6 dell'articolo 21 del regolamento, con riferimento alla differente ipotesi che un consigliere scompaia come tale dalla scena politica, in via definitiva, per dimissioni, decadenza o altro, senza che con ciò risultino modificati gli assetti tra le forze politiche presenti nel consiglio, quindi senza incidere sui gruppi esistenti.

Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata, che si prega di voler portare a conoscenza del comune richiedente.