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Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Gruppi consiliari. Come noto, l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge e la relativa materia è regolata dalle norme statutarie e regolamentari dei singoli enti locali. Pertanto, la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale.

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16 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

L’articolo 39, comma 2, citato stabilisce che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il successivo art. 43 che enuncia i “diritti dei consiglieri”, al comma 1, ribadisce, tra l’altro, che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dal richiamato art. 39, comma 2. E’ da ritenere che nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.

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16 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

L'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00).

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16 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/2014. Il disposto recato dal comma 137 della legge n. 56/2014 costituisce il paradigma di riferimento per la composizione delle giunte degli enti locali, come il Comune in oggetto, aventi popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Pertanto, la deroga al principio della parità di genere declinato dalla normativa in discorso esporrebbe l’esecutivo comunale al rischio di annullamento in caso di eventuale impugnativa.

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16 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri. Qualora l’oggetto della richiesta verta sull’esame del regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni, si osserva che l’art. 48, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 assegna alla giunta la competenza all’adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi, “nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”. Si ritiene corretto il diniego di convocazione del consiglio per l’esame della proposta di regolamento per gli incarichi di collaborazione esterna, in quanto la materia è demandata alla competenza della giunta.

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11 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Sospensione Sindaco ex art. 11 del decreto legislativo n. 235 del 31.12.2012. Il Consiglio di Stato, con parere n. 94/96 del 21/2/1996, ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui vige la regola della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto. Con riferimento alla possibilità di sostituire il sindaco sospeso con il primo dei non eletti della lista a lui collegata, si fa presente che la disposizione di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, che prevede la sostituzione temporanea del consigliere sospeso, non può essere applicata analogicamente al caso prospettato relativo alla sospensione del sindaco dell’ente.

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6 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

Obbligo di convocazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. La norma prescrive che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. La disposizione configura un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell’organo assembleare senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso.

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6 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

In materia di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 43 del d. lgs. 267/2000 da parte dei consiglieri comunali, si osserva che l’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23.12.2005, n. 266 e l’art. 148 bis del d. lgs. 18.08.2000, n. 267 non disciplinano i procedimenti di natura giudiziale (rispetto ai quali la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con talune pronunce – v. plenum del 25.01.2005 – ha optato per il rinvio dell’accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla Corte dei Conti il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria.
La conoscenza degli atti in parola non viola dunque alcun segreto, fermo restando, in tale ipotetico caso, che il consigliere, il quale ha comunque diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione è assoggettato al vincolo della riservatezza.

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6 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

Mancato adeguamento della disciplina in tema di commissioni speciali, dettata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale alla normativa statale concernente la riduzione del numero dei componenti del consiglio.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del dlgs n. 267/00, l’entrata in vigore di leggi recanti principi inderogabili abroga le norme statutarie incompatibili e comporta l’obbligo per gli enti locali di adeguare i propri statuti entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle suddette leggi. Non rinvenendosi puntuali incompatibilità tra la disciplina prevista dall’ente locale e la normativa statale sopravvenuta, né ravvisando obblighi specifici di adeguamento imposti dalla legge, la scelta in ordine all’eventuale riduzione del numero di consiglieri previsto dal regolamento al fine di poter richiedere la costituzione di una commissione di indagine non può che essere demandata alla autonoma valutazione dell’ente locale.

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6 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

Regolamento sul funzionamento del consiglio. La norma regolamentare che affida al Presidente la facoltà di informare il consiglio, in apertura di seduta, in merito a questioni che interessano l’operato del Sindaco o della Giunta lasciando ai singoli gruppi solo il diritto di replica, senza possibilità, per i consiglieri, di introdurre questioni nuove non appare limitativa dei diritti dei consiglieri.
Qualora emergano aspetti ritenuti di interesse, i singoli consiglieri, possono sempre utilizzare gli strumenti offerti dall’ordinamento, stimolando una eventuale deliberazione (in presenza dei relativi presupposti di competenza), con la richiesta di inserimento della questione in un successivo ordine del giorno, secondo le normali procedure regolamentari, oppure presentare mozioni o interrogazioni.

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4 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, deve essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L..
il gruppo misto è un gruppo consiliare a carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.
Per la formazione delle Commissioni occorre rispettare il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza il quale non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ammettendosi, anche il voto ponderato (v. anche T.A.R. Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661). Richiamato, pertanto, il diritto di partecipazione all’attività del consiglio comunale da parte di tutti i componenti del gruppo misto, stabilire se i consiglieri che hanno costituito il gruppo misto siano espressione della maggioranza o della minoranza è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso.

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4 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

Organo competente a deliberare la rinuncia ad un diritto reale di godimento su un immobile di proprietà di un soggetto privato. Ai sensi dell’ art. 42 del dlgs n. 267/00 è attribuita al consiglio la competenza in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni”. Il consiglio non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l’intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, gli interessi pubblici che stanno alla base dell’operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio riferito ad un particolare bene.

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4 Aprile 2017
Territorio e autonomie locali

Contrasto tra statuto e regolamento. Nel sistema delle fonti di autonomia locale, il regolamento è collocato in posizione subordinata rispetto allo statuto. (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011).

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17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Una mozione avente ad oggetto il referendum costituzionale attiene ad una materia estranea alla competenza degli organi comunali. L’art. 138 della Costituzione non coinvolge le assemblee rappresentative locali nel procedimento previsto per l’approvazione di disposizioni di rango costituzionale. Tuttavia, la presenza nello statuto di un articolo che consente al consiglio comunale di affrontare, con il medesimo strumento, anche temi di carattere generale che esulano dalle ordinarie competenze affidate dalla legge all’Ente locale rende possibile l’esame della mozione da parte dell’assemblea. Ciò trova conforto anche nella giurisprudenza (TAR Toscana, Sezione II, n. 1488/2013 del 04/11/2013) secondo la quale non può correttamente parlarsi di incompetenza, in quanto trattasi di “mozioni” approvate …, costituenti tipica espressione di un indirizzo politico che l’organo consiliare ha voluto assumere; pertanto sotto questo profilo non può farsi riferimento all’art. 42 del decreto legislativo n. 267/00 poiché esso enumera le competenze dell’organo ad emettere veri e propri provvedimenti amministrativi.

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17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Procedura di surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Riaffermando la tesi su esposta, nel senso che non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca.

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17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/00. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Il T.A.R. Piemonte, nella sentenza n. 460 del 2014,ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto”.

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17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Consultazione referendaria comunale. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 464/98, ha chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria”. In senso conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008. A giudizio del Consiglio di Stato, compete alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione ...”. Ai sensi dell’ articolo 22 del nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 50/16) sono introdotte forme di partecipazione obbligatorie da parte dei portatori di interessi che esulano dalla volontaria richiesta di referendum da parte dei cittadini o dei consiglieri comunali o di altri soggetti. Per la concreta applicazione della norma occorre attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, con il quale si fisseranno i criteri per l’individuazione delle opere soggette all’obbligatoria procedura di dibattito pubblico.

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17 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Mancata risposta atti di sindacato ispettivo. L’art. 43, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/00, demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle “modalità” di presentazione delle interrogazioni, nonché delle relative risposte. La medesima norma dispone che il sindaco, ovvero gli assessori delegati, “rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo”. Si ritiene che l’ente non possa esimersi dal fornire risposta alle interrogazioni nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi. Si fa presente che il termine di trenta giorno di cui al citato art. 43, comma 3, secondo la dottrina, non ha carattere perentorio.

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16 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere, si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca. Per quanto concerne la validità degli atti posti in essere dal consiglio comunale nelle more della adozione della surroga, la scrivente ritiene di condividere le considerazioni sviluppate dal TAR Brescia nella sentenza n. 245 del 28/2/2006. Nella citata pronuncia si legge che “…sarebbe contraria al principio di buon andamento dell’amministrazione la previsione di un “blocco” dell’attività istituzionale del Consiglio comunale ogni qualvolta uno dei suoi componenti rassegni le dimissioni in attesa di procedere alla sua sostituzione la quale – come insegna la prassi – potrebbe anche richiedere lo svolgimento di più sedute, …” e che “…la cessazione dalla carica di un Consigliere non impedisce all’organo di funzionare medio tempore, salvo appunto l’obbligo di tempestiva convocazione dell’assemblea per provvedere alla surroga…”.

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16 Febbraio 2017
Territorio e autonomie locali

Sospensione consiglieri ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 235/12. A seguito del provvedimento di sospensione, si può dare avvio alla procedura di sostituzione temporanea con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Si ribadisce che non sarebbe possibile procedere alla sostituzione temporanea direttamente con il secondo dei non eletti, prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi.
Tuttavia, non può non darsi conto del recente orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 che sembra attribuire alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica.