l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, deve essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L..
il gruppo misto è un gruppo consiliare a carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.
Per la formazione delle Commissioni occorre rispettare il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza il quale non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ammettendosi, anche il voto ponderato (v. anche T.A.R. Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661). Richiamato, pertanto, il diritto di partecipazione all’attività del consiglio comunale da parte di tutti i componenti del gruppo misto, stabilire se i consiglieri che hanno costituito il gruppo misto siano espressione della maggioranza o della minoranza è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso.