I consiglieri, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione
Con la nota che si allega in copia, il Sindaco del Comune di …ha chiesto un parere in materia di diritto di accesso al sistema informativo comunale da parte dei consiglieri. L’Ente ritiene, in particolare, che possa essere consentito l’accesso al protocollo informatico e non già l’accesso indiscriminato al sistema informatico. Riguardo agli atti classificati con “oggetto riservato”, il Sindaco ipotizza la possibilità di abilitare i consiglieri alla lettura dell’oggetto al fine di valutare l’interesse e chiederne l’accesso formale. Riterrebbe, invece inaccessibili i documenti contenenti dati personali ultrasensibili (attinenti alla salute e alla vita sessuale), nonché gli atti (appunti, documenti in formazione o infraprocedimentali) identificati con numero interno. Al riguardo, come osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,utili all’espletamento del proprio mandato. L’Ente dovrebbe comunque disporre della disciplina di dettaglio per l’esercizio di tale diritto, mediante l’adozione di apposito regolamento. Ciò premesso, la maggiore ampiezza di legittimazione rispetto al cittadino (art. 10 del T.U.O.E.L.) è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. assumerebbe il ruolo di arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Sempre secondo quanto sostenuto dalla Commissione per l’accesso con il parere sopra citato “l’accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell’Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, T.U.O.E.L.)”. Il Sindaco di … rende fruibile il protocollo informatico in conformità alla giurisprudenza (sentenza n. 29/2007 del T.A.R. della Sardegna - sentenza 1° marzo 2004, n. 163, del T.A.R. Lombardia, Brescia) nonché ai pareri del 24 novembre 2009 e del 22 febbraio 2011 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Tuttavia, dal citato parere della Commissione per l’accesso del 16 marzo 2010 si evincerebbe l’accessibilità a tutti i dati del sistema, di cui il protocollo informatico fa parte. Così come riconosciuto sempre dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nella seduta del 14 luglio 2009, anche sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai consiglieri comunali spetta un’ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza. Anche il Garante per la protezione dei dati personali (v. relazione del 2004, pag. 19 e 20) ha specificato che “nell’ipotesi in cui l’accesso da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l’esercizio di tale diritto, ai sensi dell’art. 65, comma 4, lett. b), del Codice, è consentito se indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l’espletamento di un mandato elettivo. Resta ferma la necessità, … che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse all’esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Spetta quindi all’amministrazione destinataria della richiesta accertare l’ampia e qualificata posizione di pretesa all’informazione ratione officii del consigliere comunale”. Infine, in merito alla volontà di escludere dall’accesso gli appunti, i documenti in formazione o infraprocedimentali, si ritiene, conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 che è indubbio che i consiglieri … ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/00, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l’attività degli organi istituzionali del Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione visto, peraltro che ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di “documento amministrativo”, indipendentemente dalla loro eventuale idoneità probatoria. Su quanto precede si prega di fare analoga all’Ente interessato.