L’articolo 39, comma 2, citato stabilisce che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il successivo art. 43 che enuncia i “diritti dei consiglieri”, al comma 1, ribadisce, tra l’altro, che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dal richiamato art. 39, comma 2. E’ da ritenere che nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.
Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Prefettura, in relazione ad un esposto del gruppo di minoranza del Comune di …, ha chiesto se nel termine di 20 giorni di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 debba effettuarsi la materiale seduta del consiglio comunale o, come sostenuto dal sindaco, debba solo procedersi alla convocazione della predetta assemblea. Al riguardo, si osserva che l’articolo 39, comma 2, citato stabilisce che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il successivo art. 43 che enuncia i “diritti dei consiglieri”, al comma 1, ribadisce, tra l’altro, che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dal richiamato art. 39, comma 2. Ciò posto, si premette che non appare chiaro se, nel caso di specie, durante la seduta consiliare del Comune di …, convocata per il 15 marzo u.s., si sia effettivamente discusso il punto all’ordine del giorno come richiesto dal gruppo consiliare che ha presentato l’istanza in parola. Tale circostanza risulterebbe dirimente rispetto alla questione segnalata, essendo rilevante per i consiglieri l’effettivo riconoscimento del diritto che si concretizza nell’avvenuta riunione di consiglio. In ogni caso, si ritiene opportuno precisare che proprio con la sentenza n. 4278 del 25 luglio 2001 citata da codesta Prefettura, la Prima sezione del T.A.R. per la Puglia – Lecce - ha precisato che “il termine di venti giorni deve intendersi istituito quale termine minimo oltre il quale gli interessati possono attivarsi per provocare l’intervento sostitutivo del prefetto”. Nella fattispecie esaminata dal Tribunale, la riunione del Consiglio si era tenuta dopo 23 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, talché, secondo il T.A.R., si era comunque realizzato il diritto dei consiglieri alla riunione del Consiglio per la discussione di una determinata questione da essi chiesta ai sensi dell’art. 43 comma 1, del decreto legislativo n. 267/00. Fatto presente, dunque, che l’intervento del Prefetto, al decorrere dei venti giorni, è presidio dell’effettivo diritto dei consiglieri, si conviene che nelle note segnalate dal Sindaco, questa Direzione Centrale, in relazione a questioni relative all’applicazione del citato articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 ha utilizzato il termine “convocazione”. Conclusivamente è da ritenere che nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri. Ciò premesso, fatto salvo l’intervento sostitutivo di codesta Prefettura nei termini previsti dalla norma, si conferma l’orientamento ministeriale sopra descritto.