Costituzione gruppo consiliare formato da un unico componente

Territorio e autonomie locali
16 Maggio 2017
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

L'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00).

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesta Prefettura, allegando la nota del sindaco del Comune di …, ha posto un quesito in materia di composizione dei gruppi consiliari. In particolare, è stato chiesto se, in carenza di specifiche norme regolamentari, sia ammissibile la costituzione di un gruppo unipersonale da parte di una consigliera fuoruscita da altro gruppo preesistente. Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). In ordine alla fattispecie segnalata, si rileva che lo statuto del comune in oggetto all'articolo 11, comma 1, si limita a stabilire che i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, specificando, altresì che anche nel caso in cui nella lista sia eletto un solo consigliere, questi costituisce un gruppo autonomo. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, all’art. 5, comma 1, ribadisce il contenuto dello statuto in materia di costituzione dei gruppi, nulla disponendo in ordine alla eventuale formazione di nuovi gruppi scaturenti da movimenti successivi. Tuttavia, il comma 3 del citato articolo 5, nella parte seconda prevede che il Consiglio comunale prende atto nella prima seduta utile “della costituzione, designazione ed ogni successiva variazione dei gruppi consiliari”, ammettendo, così, implicitamente, la possibilità di modifiche nei gruppi come discendenti dall’esito delle elezioni, senza però declinarne le modalità. Ciò premesso, rilevato che materia deve essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli riconosciuta dal citato art. 38 del T.U.O.E.L., la soluzione alle relative problematiche dovrebbe essere trovata dallo stesso consiglio anche mediante la valutazione dell’opportunità di adottare apposite modifiche regolamentari. Nel caso specifico, comunque, non sussistendo una esplicita disposizione statutaria o regolamentare che impedisca la formazione di nuovi gruppi, appare corretta la posizione dell’Amministrazione che la ritiene invece possibile a seguito dell’esercizio dell’attività di interpretazione delle proprie norme nell’ambito dell’autonomia che le viene riconosciuta dall’ordinamento