Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/2014. Il disposto recato dal comma 137 della legge n. 56/2014 costituisce il paradigma di riferimento per la composizione delle giunte degli enti locali, come il Comune in oggetto, aventi popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Pertanto, la deroga al principio della parità di genere declinato dalla normativa in discorso esporrebbe l’esecutivo comunale al rischio di annullamento in caso di eventuale impugnativa.
Si fa riferimento alla nota allegata, concernente la applicazione della normativa in oggetto. A seguito delle dimissioni di un assessore di genere femminile del Comune …., ente con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, è venuta meno la percentuale del 40% a garanzia della parità di genere prevista dalla vigente legislazione in materia di composizione delle giunte degli enti locali. L’amministrazione, per esigenze di razionalizzazione e di risparmio di spesa, avrebbe l’intenzione di lasciare inalterata l’attuale compagine giuntale, composta da quattro assessori di genere maschile, due di genere femminile e il sindaco di genere maschile. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. Come noto, il comma 137 della legge n. 56/2014 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Si fa presente che il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Con riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015). Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n. 6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità. Tanto premesso, va ribadito che il disposto recato dal comma 137 della legge n. 56/2014 costituisce il paradigma di riferimento per la composizione delle giunte degli enti locali, come il Comune in oggetto, aventi popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Pertanto, la deroga al principio della parità di genere declinato dalla normativa in discorso esporrebbe l’esecutivo comunale al rischio di annullamento in caso di eventuale impugnativa. Si prega di portare a conoscenza del comune in oggetto il contenuto della presente nei modi ritenuti più opportuni.