Difficile configurabilità della causa di incandidabilità, in quanto il comportamento da cui è scaturita la condanna non appare riconducibile nella categoria residuale di cui alla lettera c) dell’art. 58 Tuoel. Il rinvio operato da tale ultima disposizione appare, infatti, riferito alle condanne con pena superiore ai sei mesi di reclusione per reati commessi contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II, del libro secondo del codice penale. La condanna dell’amministratore de quo è connessa, viceversa, al compimento di reati esclusivamente “militari” poiché costituiti da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi non è, in tutto o in parte, preveduto come reato nella legge penale comune (Art. 37 del Codice Penale Militare/Libro Primo/Titolo III), e, pertanto, non assimilabile a reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale comune. Per quanto riguarda l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 4 del citato Testo Unico, in quanto l’amministratore interessato risulta essere rinviato a giudizio in un procedimento penale in cui la parte offesa è proprio il comune di ....., si conviene che l’eventuale costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità atteso che l’azione civile così fatta valere è accessoria al processo penale che era e resta fuori dall’ambito di applicazione della normativa in esame, che concerne solo liti civili ed amministrative.