Per quanto concerne la carica assessorile regionale, si ritiene che non sembrano sussistere motivi ostativi al suddetto cumulo, in quanto, come ritenuto dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale della Lombardia con la deliberazione n. 69 del 22 settembre 2008, “i limiti di cumulabilità, cosi come l’incompatibilità, costituendo deroga e generali principi di rimunerazione nella forma indennitaria degli incarichi pubblici, possono essere fissati esclusivamente dalla legge”.
Per quanto attiene la figura del consigliere provinciale si ritiene attuabile la cumulabilità dei gettoni di presenza percepiti dal medesimo soggetto in qualità sia di consigliere comunale che di consigliere provinciale, purché l’importo massimo percepito dal consigliere per ogni carica ricoperta, non superi, nell’arco di un mese, rispettivamente, l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia, determinata ai sensi dell’art. 12 D.M. n. 119/2000.