Applicabilità - dipendente (ex lavoratore socialmente utile) stabilizzato con contratto lavoro tempo indeterminato parziale - sanzione disciplinare licenziamento per dichiarazione mendace.

Territorio e autonomie locali
30 Ottobre 2008
Categoria 
15.09.04 Sanzioni disciplinari
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, recesso suddetto rapporto lavoro
Luce non veritiera dichiarazione (resa sensi art. 45, D.P.R. n. 45/2000) all’atto stipula contratto - Applicazione art. 3 CCNL dell’11.4.2008 (personale non dirigente comparto regioni e autonomie locali).

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'esame di questo Ministero la richiesta di parere formulata da un comune, vertente sull'applicabilità della sanzione disciplinare del licenziamento per dichiarazione mendace ad un lavoratore ex LSU, stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, che all'atto della stipula del contratto medesimo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 45/2000, 'di non aver riportato condanne penali. Dai controlli effettuati presso il casellario giudiziario, risultano, infatti, a suo carico vari provvedimenti di condanna alla pena detentiva della reclusione, anche se trattasi per lo più di provvedimenti che sono stati sostituiti con l'ammenda e, in alcuni casi, con la sospensione della pena e la non menzione.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, prevede la decadenza dai benefici qualora dai controlli delle dichiarazioni sostitutive, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione stessa. Il successivo articolo 76, che attiene agli aspetti penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, prevede al comma 1, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
E' di tutta evidenza, quindi, che il rilascio di una dichiarazione mendace comporta automaticamente, in primo luogo, la perdita del beneficio conseguito sulla base della stessa oltre poi, a dover valutare gli aspetti di rilevanza penale della dichiarazione medesima di competenza dell'autorità giudiziaria.
La norma contenuta all'art. 3 del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali dell'11.4.2008, riproducendo il testo legislativo in commento, prevede l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso nel caso in cui venga accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi.
Fermo restando, quindi, che nella fattispecie in esame trova applicazione la sanzione del licenziamento senza preavviso prevista dalla normativa contrattuale, si deve rilevare che lo stesso articolo 3, contempla diverse ipotesi per le quali è prevista la stessa sanzione.
A tali ipotesi si deve fare riferimento ai fini di accertare quali tipi di condanna penale possano costituire ostacolo all'ammissione ad un pubblico impiego. Per completezza, si soggiunge che l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato è costante nell'asserire che la presenza di condanne penali definitive non ostacola in sé la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, dovendo procedere l'amministrazione ad una autonoma valutazione della natura e della gravità del reato in relazione alla natura e alle funzioni da conferire (cfr. sez. III, n. 712 del1996 e sez. VI, n. 1487 del 1997).