A seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali e che, fino all’entrata in vigore delle discipline regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003.
Nella fattispecie, non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla sussistenza di una causa ostativa all’assunzione, per un sindaco, della carica di consigliere regionale, venutosi a concretizzare il cumulo nella stessa persona delle predette cariche, si prospettano due soluzioni: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.
Qualora il sindaco non si dimetta, il consiglio deve avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come noto, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Nell’ipotesi che il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.