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Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

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1 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

LA COMUNITA' MONTANA NON E ' TENUTA A NESSUN RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUALE QUOTA DI ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER ASSESSORE DELLA COM MONT, NON ESSENDO TALE AMM.RE RICOMPRESO TRA QUELLI ELENCATI NEL COMMA 1 DELL'ART 86 TUOEL.

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1 Marzo 2010
Territorio e autonomie locali

L'INDENNITA' DA CORRISPONDERE ALL'ASSESSORE ESTERNO VA RAPPORTATA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE - ART 156 C.2 TUOEL -

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26 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

in base al testo vigente dell’art.82 T.U.O.E.L. non vi è più possibilità di cumulare l’indennità di funzione ed il gettone di presenza per mandati elettivi presso enti diversi, attesa l’abrogazione del comma 6 del citato articolo.
Il T.U.O.E.L., già prima delle suddette novelle, prevedeva il principio della omnicomprensività dell’indennità di funzione stabilendo, in via generale, all’art.82, c.5, del citato Testo Unico che “ le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili”. Tale principio generale, dettato per le indennità di funzione, si estende fino a comprendere l’incumulabilità anche con i gettoni di presenza, con riferimento a quelli dovuti per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente dal quale gli amministratori percepiscono l’indennità di funzione (cfr. art.82, c.7 del D.Lgs n.267/00).
Pertanto, all’amministratore, che aveva optato per l’indennità spettante al Presidente della Comunità montana, non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio comunale nel periodo interessato.

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26 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

CFR. LEGGE 14 GENNAIO 1994 N. 20 RIMBORSO SPESE LAGALI SOSTENUTE DA SOGGETTI SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DELLA CORTE DEI CONTI (QUALORA FOSSE, SONO RIMBORSATE DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA.

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25 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

ECCEZIONALITA' DEL RIMBORSO DELLE SPSE LEGALI - LE SPESE DEVONO ESSERE STATE SOSTENUTE A CAUSA E NON SEMPLICEMNTE IN OCCASIONE DELL'INCARICO AMM.VO E NELLA MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE DEGLI AMM.RI - DIETRO SENTENZA DEFINITIVA CHE ABBIA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE E AMM,RE ESCLUDENTE ANCHE UN EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

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25 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

CHI HA RICOPERTO PER DUE MANDATI CONSECUTIVI LA CARICA DI SINDACO NON PUO' ALLOSCADERE DEL 2° MANDATA ESSERE RIELETTO. PUO ESSERE ELETTO COMUNQUE ASSESSORE O CONSIGLIERE NEL MEDESIMO COMUNE DOVE E' STATAO SINDACO.

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24 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

A PARTE L'ECCEZIONALITA' DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI, QUESTO NON E' DOVUTO NEL CASO IL PROCEDIMENTO SI SIA CONCLUSO CON LA DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER PRESCRIZIONE- MANCANDO POI IL REQUISITO DELLA VERIFICA DELL'ASSENZA DEL DOLO E DELLA COLPA.

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23 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

L’art. 82 del T.U.O.E.L. è stato dapprima modificato dall’art. 1, comma 731, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha limitato la corresponsione di un’indennità di funzione ai soli presidenti circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, mentre i consiglieri circoscrizionali, sempre limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere poteva superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
A seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere circoscrizionale è stato ridotto alla quarta parte dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
Inoltre, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.

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19 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

DOVERE DI ASTENSIONE PER COMPONENTI GIUNTA CHE ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALE DI GEOMETRA IN SETTORI DA CUI POTREBBERO DERIVARE POTENZIALI CONFLITTUALITA', QUALI I LAVORI PUBBLICI .

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19 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

IL LAVORATORE DIPENDENTE E' TENUTO A PRESENTARE, MEDIANTE ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE, DEI PERMESSI RETRIBUITI ENON E, IN CASO DI NONPARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE (PERCHE' ANDATA DESERTA) SARA' SUFFICIENTE LA SOLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

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18 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

CAUSA OSTATIVA PER DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONTESTAZIONE EX ART. 69 TUOEL - IL CONSIGLIO DICHIARA L'INESISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA IN QUANTO IL REATO ASCRITTO E' LA SOLA DETENZIONE E NON LA PRODUZIONE O TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IN ASSENZA DI UN ESPRESSO INTERVENTO LEGISLATIVO L'ART. 58 TUOEL SI LIMITA A RICHIAMARE LA RUBRICA DELL'ART. 73 DPR 309/1990 - RICORRE LA CAUSA OSTATIVA ANCHE ALLA LUCE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE 141/1996 CHE SI E' PRONUNCIATA IN MERITO AL REATO DI DETENZIONE DI STUPEFACENTI ED ANCHE SULLA CAUSA OSTATIVA DI UN SINDACO -

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17 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali
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11 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

L'ART 58 C.2 TUOEL EQUIPARA A CONDANNA LA SENTENZA EMESSA AI SENSI ART. 444 C.P.P. PER UNO DEI REATI PREVISTI DAL PRIMO COMMA. - POICHE' DETTA EQUIPARAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 475/1999 SI APPLICA ALLE SENTENZE EX ART 444 C.P.P. PRONUNCIATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, LE CAUSE OSTATIVE RIMANGONO PRECLUSE NEI CASI IN CUI LA SENTENZA E' STATA EMANATA ANTERIORMENTE A TALE DATA.

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11 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

PRESO ATTO DELLA SENTENZA DI CONDANNA ALLA RECLUSIONE DI ANNI 2 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI......SI RITIENE CHE IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DOVRA' PRENDERE ATTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO NEI CONFRONTI DI.............................

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11 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

A seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di ineleggibilità alle cariche elettive regionali.
La Regione Puglia, con la legge regionale n. 2/2005, disciplinando la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto, al comma 1 dell’art. 6, una causa di ineleggibilità alle cariche regionali per un sindaco dei comuni della regione.
Il successivo comma 2 prevede che la citata causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Considerato che le dimissioni del sindaco conseguono l’efficacia e l’irrevocabilità allo scadere dei venti giorni dalla presentazione al consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 3, del citato decreto legislativo, si ritiene che il sindaco dovrebbe dimettersi dalla carica venti giorni prima del prescritto termine di presentazione delle candidature.

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10 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

OCCORRE ATTESTAZIONE E DICHIARAZIONE DELL'INTERSSATO CHE DOVRA' PRECISARE L'ORA DI PARTENZA PER RAGGIUNGERE IL POSTO DELLA RIUNIONE E L'ORA DI PARTENZA PER RIENTRO AL POSTO DI LAVORO.

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10 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

Considerazione o meno (per primo caso) anche periodo intercorrente tra richiesta a Prefetto e effettivo conferimento - Necessità o meno (per secondo caso) formulazione nuova richiesta conferimento a Prefetto competente - Corretta attribuzione indennità di vigilanza (in misura intera) decorrente da momento conferimento (parte Prefetto) qualità agente P.S. - Non necessità procedere richiesta nuovo conferimento dipendente transitato per mobilità (già in possesso citata qualità), opportuna, invece, comunicazione avvenuto passaggio a Prefetto competente.

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9 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

Pertanto, non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla sussistenza di una causa ostativa all’assunzione, per un sindaco, della carica di consigliere regionale, venutosi a concretizzare il cumulo nella stessa persona delle predette cariche, si prospettano due soluzioni praticabili per il capo dell’amministrazione che intenda accettare la carica regionale: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione della procedura prevista dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.
Qualora, quindi, il sindaco non si dimetta, il consiglio deve avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi del citato art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come noto, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000. Durante tale periodo i suddetti organi di governo potranno operare nella pienezza dei propri poteri ad eccezione dei 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, durante i quali dovranno limitarsi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del citato decreto legislativo.
Nella diversa ipotesi in cui il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.

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4 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

Qualora un comune rientri fra quelli con popolazione compresa fra i 30.000 e i 100.000 abitanti i quali, sulla base delle previsioni della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 29 della legge n. 244/2007) non potra’ articolare il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento comunale una volta esaurito il mandato elettorale degli organi circoscrizionali in carica (v. circolare ministeriale n. 5393 del 7 maggio 2008).

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4 Febbraio 2010
Territorio e autonomie locali

Non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora l’amministratore non si dimetta, i consigli interessati dovranno avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione dell’amministratore di voler accettare la carica regionale, i rispettivi consigli ne dichiarano la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come risaputo, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Invece, qualora il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.