Per il primo quesito l’art. 53, comma 23, legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 488/2001, consente agli enti locali in presenza di determinati presupposti, la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai titolari dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Per il secondo quesito, trattasi di due posizioni giuridiche che non possono essere considerate equivalenti, pertanto non appare possibile, come sostenuto dall’Aran, coprire per mobilità un posto di categoria D1 con un dipendente in possesso di trattamento tabellare iniziale in D3.