Atti urgenti e improrogabili. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Al fine di individuare la decorrenza dell’operatività della disciplina recata dall’art. 38, comma 5, del d.lgs n. 267/2000, dovrà farsi riferimento in via esclusiva alla data di pubblicazione del manifesto elettorale previsto dall’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960.