L’Amministrazione che intende coprire un nuovo posto di cat.D3, ha chiesto se sia possibile, ai sensi dell’art. 91 , 4 comma del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i., utilizzare una graduatoria tuttora efficace per effetto delle successive proroghe legislative

Territorio e autonomie locali
29 Maggio 2014
Categoria 
15.01 Sistema di classificazione
Sintesi/Massima 

L’art.91, comma 4 del D.L.gs n. 2672000 e s.m.i., stabilisce la durata delle graduatorie concorsuali degli enti locali in tre anni e prevede la possibilità della loro utilizzazione, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso. Nel caso rappresentato, per quanto è dato desumere dalle notizie fornite pare che al momento dell’indizione del concorso, i posti in dotazione organica per il profilo richiesto fossero 2, considerato che solo in data 9.4.2008 è intervenuta la modifica della dotazione organica che li ha portati a tre.

Testo 

Una Amministrazione nel richiamare la pronuncia del Tar ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione della norma recata dall'art. 91, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ovvero alla possibilità di utilizzare una graduatoria, tuttora efficace per effetto delle successive proroghe legislative, la quale è stata approvata in data 12.6.2008 e relativa ad una procedura concorsuale indetta in data 2.5.2007 per il conferimento di n. 1 posto (cat. D3). A tal fine, fa presente che in data 9.4.2008 è stata variata la dotazione organica portando da n. 2 a n. 3 i posti previsti in dotazione organica per il citato profilo per poi riportarli a n. 2 in data 24.4.2013, posti attualmente coperti. Poiché l'attuale Amministrazione, insediatasi nel giugno 2013, avrebbe intenzione di riportare a n. 3 i posti in questione, si pone la questione relativa alla possibilità di utilizzare la precitata graduatoria.
Al riguardo, com'è noto l'art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce la durata delle graduatorie concorsuali degli enti locali in tre anni e prevede la possibilità della loro utilizzazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso. Come rilevato dal Tar con la richiamata pronuncia n. 552/2013, 'la ratio della previsione è quella di evitare che le amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria'.
Relativamente, quindi, al caso rappresentato, per quanto è dato desumere dalle notizie fornite, pare che al momento dell'indizione del concorso, avvenuta in data 2.5.2007, i posti in dotazione organica per il predetto profilo fossero 2, considerato che solo in data 9.4.2008 è intervenuta la modifica della dotazione organica che li ha portati a tre. Quindi, sembra di poter sostenere che già al momento dell'assunzione del primo e secondo classificato della graduatoria in esame, avvenute rispettivamente nell'agosto e nell'ottobre 2008, si è contravvenuto al limite stabilito dalla norma in commento, a nulla rilevando poi che, in quell'occasione, si sia effettivamente proceduto alla copertura di un solo posto, a causa della rinuncia all'assunzione comunicata dal primo classificato.
Alla luce di quanto sopra, nell'ipotesi di una nuova variazione della dotazione organica per i posti in discorso, eventualmente deliberata dall'attuale Amministrazione, si è dell'avviso che la predetta graduatoria, seppure efficace, non possa essere utilizzata. Si deve ritenere, infatti, che il vincolo stabilito dall'art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 sia ancora pienamente valido e preponderante rispetto all'estensione della validità delle graduatorie.